Sentenza n. 1045/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento del Decreto n. -OMISSIS- con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di dipendenza da causa di servizio per le infermità denunziate in data -OMISSIS-; del Parere-OMISSIS- con il quale ha confermato il parere-OMISSIS-; del Parere CVCDS-OMISSIS- con il quale il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha espresso parere di non dipendenza da causa di servizio per le infermità denunziate con domanda del -OMISSIS- prot.-OMISSIS-; di ogni atto presupposto e conseguenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, unitamente ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno e i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio relativi a plurime patologie che egli assumeva essere derivate o aggravate da un sinistro verificatosi durante il servizio, quando era intervenuto in aiuto di un autotrasportatore e aveva riportato un'esposizione all'acido fuoriuscito dall'esplosione della batteria del mezzo. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 461/2001 e nullità della procedura ordinaria, per la mancata attivazione d'ufficio della procedura semplificata prevista per lesioni derivanti da causa violenta o da esposizione per obbligo di servizio a cause morbigene; 2) violazione degli artt. 3 e 6, comma 1, lettere a) e b), l. 241/1990, per difetto di motivazione e istruttoria, erronea ricostruzione dell'evento, mancata considerazione del contatto diretto con l'acido solforico e dei fumi prodotti dall'esplosione, nonché omessa valutazione del nesso causale tra il sinistro e le patologie; 3) eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i pareri del Comitato fossero meri atti endoprocedimentali.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevando che il parere del Comitato di verifica, pur inserendosi nel procedimento, è vincolante per l'amministrazione e concorre alla formazione dell'atto finale, configurando una compartecipazione dell'organo tecnico alla decisione complessa. Nel merito, ha escluso l'obbligo di attivare la procedura semplificata: l'elevato numero e la natura controversa delle patologie richiedevano valutazioni medico-legali complesse, incompatibili con tale procedura; inoltre, il procedimento ordinario aveva consentito al ricorrente di partecipare, produrre documentazione e chiedere il riesame, senza pregiudizio. Il Collegio ha ribadito che il Comitato di verifica ha competenza esclusiva sull'accertamento del nesso eziologico tra servizio e infermità, che il suo parere è obbligatorio, vincolante e connotato da ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica esterna della completezza, regolarità, congruità e logicità dell'istruttoria e della motivazione; non può sostituire la valutazione tecnica del Comitato, salvo vizi procedimentali, manifesta irragionevolezza metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze decisive. Nel caso concreto il Comitato aveva esaminato gli accertamenti medici, la documentazione sanitaria, la relazione di servizio e gli elementi prodotti dal dipendente, motivando per ciascuna patologia le ragioni della non dipendenza. Il successivo parere di riesame aveva adeguatamente risposto alle osservazioni dell'interessato e il decreto ministeriale aveva legittimamente recepito i pareri vincolanti. Il richiamo al giudizio civile promosso per il risarcimento dei danni non è stato ritenuto decisivo, poiché diverso è l'accertamento richiesto in sede risarcitoria rispetto a quello necessario per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il ricorrente, sul quale gravava l'onere di provare il nesso causale o concausale qualificato, non ha dimostrato vizi idonei a superare la valutazione tecnico-discrezionale. Ricorso respinto e spese integralmente compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.P.R. 461/2001
“quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”
La procedura semplificata può essere attivata nei casi previsti dalla disposizione; non è stata ritenuta necessaria quando il numero e la natura controversa delle patologie impongono complesse valutazioni medico-legali.
Attribuisce al Comitato di verifica l'accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale; il relativo giudizio costituisce la sintesi delle valutazioni precedenti.
Il parere del Comitato di verifica è vincolante per l'amministrazione e concorre alla formazione dell'atto finale, determinando la compartecipazione dell'organo tecnico alla decisione complessa.
L'obbligo di motivazione risulta assolto quando il provvedimento finale recepisce pareri tecnici vincolanti adeguatamente motivati.
art. 6, comma 1, lettere a) e b), l. 241/1990
Le censure di difetto di istruttoria e motivazione sono state escluse perché il Comitato aveva esaminato la documentazione sanitaria, gli accertamenti medici, la relazione di servizio e gli elementi prodotti dall'interessato.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha competenza esclusiva sull'accertamento del nesso eziologico tra fatti di servizio e infermità o lesione; il suo parere costituisce la sintesi delle valutazioni degli organi sanitari intervenuti e vincola l'amministrazione procedente.
- Il parere del Comitato di verifica è espressione di elevata discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice amministrativo nel merito. Il sindacato è limitato alla verifica esterna della completezza e regolarità dell'istruttoria, della congruità logica della motivazione e dell'attendibilità metodologica, potendo rilevare solo vizi procedimentali, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti od omessa considerazione di circostanze decisive.
- Il recepimento, nel provvedimento finale, di un parere obbligatorio e vincolante del Comitato di verifica, adeguatamente motivato, assolve l'obbligo di motivazione dell'amministrazione, salvo che emergano elementi non esaminati, omissioni istruttorie o violazioni procedimentali che impongano la richiesta di un nuovo parere.
- La scelta dell'amministrazione di svolgere il procedimento ordinario, anziché attivare la procedura semplificata prevista per lesioni o infermità riconducibili a causa violenta o a esposizione a cause morbigene, non determina illegittimità quando la pluralità e la complessità delle patologie richiedano approfonditi accertamenti medico-legali e il procedimento ordinario abbia garantito la partecipazione dell'interessato senza arrecargli pregiudizio.
- Nel giudizio sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, grava sul dipendente l'onere di dimostrare il nesso causale o concausale qualificato tra l'attività di servizio e l'infermità; la mera documentazione sanitaria di parte o la diversa ricostruzione svolta in un giudizio risarcitorio non è sufficiente a superare il parere tecnico del Comitato in assenza di manifesta irragionevolezza o travisamento.
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