Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15865/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la retrodatazione della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale al 29/10/2020, sostenendo che tale data era frutto di un errore materiale che avrebbe confuso la posizione del ricorrente con quella di un altro condannato. Si denunciava violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che nei provvedimenti precedenti non risultano violazioni alla data del 29/10/2020 e la prima violazione attribuita al ricorrente risultava del 12/04/2021.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla determinazione della data dalla quale la pena doveva considerarsi validamente espiata. Ha osservato che nei provvedimenti precedenti non vi era traccia di alcuna violazione datata 29/10/2020 e che la statuizione accessoria sulla decorrenza non era adeguatamente motivata. Per tale motivo ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca della misura (data retroattiva) e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio su quella specifica questione. La revoca dell'affidamento in sé non è stata nel complesso annullata nella parte sostanziale, salvo quanto necessario per riesaminare la decorrenza.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama il principio della necessaria motivazione delle decisioni. La Corte ha ritenuto che la determinazione della decorrenza della revoca fosse priva di motivazione e incoerente con i precedenti provvedimenti, giustificando l'annullamento di quella statuizione accessoria.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ampiezza delle censure in Cassazione richiedendo sinteticità e autosufficienza del motivo. Il ricorso è stato comunque ritenuto valutabile nei limiti enunciati.

Massime di principio

  • La retrodatazione di una revoca o di altra statuizione accessoria deve essere espressamente motivata e coerente con i provvedimenti precedenti: in mancanza la determinazione può essere annullata.
  • Un errore materiale (refuso) nella indicazione della data della violazione, se dimostrabile confrontando gli atti, può giustificare l'annullamento della parte interessata del provvedimento senza che ciò implichi automaticamente l'annullamento dell'intero provvedimento sostanziale.
  • La Corte di legittimità può disporre l'annullamento limitato di parti accessorie dell'ordinanza e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame sulla specifica questione rimessa.
  • Chi impugna dovrebbe documentare con riferimento agli atti amministrativi e giudiziari la discrepanza temporale (es. assenza di segnalazioni o provvedimenti alla data contestata) per dimostrare l'errore della motivazione.
  • Le censure in Cassazione devono rispettare i limiti di autosufficienza e sinteticità (art. 173 disp. att.): è quindi importante formulare il motivo in modo autonomo e completo senza affidarsi a deduzioni non espresse.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.