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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40168/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già liquidatore di una società cooperativa, era stato condannato in appello per il reato di occultamento delle scritture contabili e dei documenti obbligatoriamente conservati, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 (capo A), mentre era stato dichiarato estinto per prescrizione il diverso reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 (capo B). Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non avesse dichiarato estinto per prescrizione anche il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, che assumeva commesso il 30/06/2014. Sosteneva che, alla data della sentenza di secondo grado (06/02/2025), il termine massimo di prescrizione decennale, aumentato di 294 giorni di sospensione, fosse maturato; invocava inoltre il principio per cui, a suo dire, l'inammissibilità del ricorso non avrebbe potuto impedire il computo del tempo successivo alla sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, commesso il 30/06/2014, non risultava prescritto alla data della sentenza d'appello del 06/02/2025, poiché al termine decennale dovevano aggiungersi 294 giorni di sospensione. Ha quindi escluso che potesse essere dichiarata la prescrizione invocata dal ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice relativa all'occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori, utilizzata per il capo A.

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata per il capo B, dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per chiedere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, il controllo della Corte deve essere condotto sulla base del termine astrattamente applicabile al reato e dei periodi di sospensione già maturati, verificando se, alla data della decisione impugnata, la causa estintiva sia effettivamente intervenuta.
  • La declaratoria di estinzione del reato non può essere ottenuta in cassazione quando, sommando al termine ordinario i periodi di sospensione, la prescrizione non risulti maturata alla data della sentenza di merito impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso preclude la considerazione del tempo successivo alla sentenza di secondo grado ai fini del maturare della prescrizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali si aggiunge la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento di documentazione contabileDichiarazione infedeleImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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