Sentenza del 13/04/2015 n. 152 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Società ha impugnato l’avviso di accertamento n. TW9030401117/2010, relativo al periodo d’imposta 2007, con cui l’Agenzia l’aveva qualificata come società non operativa ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994 e aveva rettificato il reddito dichiarato attribuendole il reddito minimo risultante dal test di operatività. Ha dedotto che nel 2007 si trovava in una fase di realizzazione dell’impianto produttivo di un sugherificio e che circostanze oggettive — tra cui la ricerca e l’acquisto del terreno, l’iter delle autorizzazioni edilizie, la complessità dei lavori e gli allacciamenti — avevano impedito di conseguire ricavi caratteristici. Il capannone e gli impianti furono completati nel 2008 e il ciclo produttivo iniziò solo dopo il collaudo. L’Agenzia sosteneva invece che i ritardi fossero imputabili alla Società e che i proventi da investimenti in titoli di Stato non fossero ricavi caratteristici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, decidendo sull’appello discusso in pubblica udienza il 23 marzo 2015, ha riformato integralmente la sentenza n. 650/01/14 della CTP, depositata il 30 settembre 2014, che aveva respinto il ricorso. Ha accolto l’appello e annullato l’avviso di accertamento, ritenendo provate le circostanze aziendali oggettive che avevano impedito la produzione di ricavi caratteristici nel 2007 e non imputando alla Società i tempi necessari per realizzare l’impianto. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, è legittimo il mancato adeguamento ai ricavi presunti di cui all'art. 30 della legge 23.12.1994,n.724, in quanto la Società ricorrente ha dimostrato che per le oggettive situazioni aziendali dalla stessa ampiamente descritte non è stato possibile produrre un reddito.
La presunzione di reddito minimo e l’adeguamento ai ricavi presunti non operano quando la società dimostra che condizioni aziendali oggettive le hanno impedito di produrre reddito e di conseguire ricavi caratteristici.
Massime di principio
- La mancata realizzazione dei ricavi minimi del test di operatività non comporta automaticamente l’applicazione della disciplina sulle società non operative: il contribuente può dimostrare che circostanze oggettive hanno impedito l’avvio o il normale svolgimento dell’attività.
- La prova delle circostanze impeditive deve essere concreta e documentata. Autorizzazioni, varianti progettuali, avanzamento dei lavori, collaudi e allacciamenti possono concorrere a dimostrare che l’impresa era effettivamente impegnata nella realizzazione dell’attività produttiva.
- La valutazione deve riferirsi al singolo periodo d’imposta contestato e alla fase effettiva dell’attività in quel periodo: in questo caso l’impianto fu completato e il ciclo produttivo avviato solo nel 2008, sicché l’assenza di ricavi caratteristici nel 2007 è stata ritenuta giustificata.
- I proventi da investimenti finanziari estranei all’attività abituale non sostituiscono necessariamente i ricavi caratteristici ai fini del test di operatività; la verifica deve considerare l’attività propria dell’impresa.
- La pronuncia dipende dalla prova specifica dei fatti e non stabilisce che ogni ritardo nella realizzazione di un investimento giustifichi la mancata operatività: occorre dimostrare l’oggettività degli impedimenti e l’effettiva attivazione dell’impresa per superare la situazione.
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