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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11502/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato l'accertamento della sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha censurato la valutazione del materiale probatorio, contestando in particolare la sussistenza del dolo e il carattere oppositivo della condotta. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze sono generiche e si limitano a riproporre questioni già esaminate con motivazione puntuale dal giudice di merito; inoltre, viene ritenuto irrilevante che la condotta minacciosa fosse iniziata prima dell'arrivo degli operanti e ai danni di passanti, poiché ciò non incide sull'accertamento del reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base dell'accertamento di merito; la Corte ne richiama l'applicazione rispetto alla condotta oppositiva e al dolo ritenuti congruamente motivati dal giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente.
  • Le censure che si limitano a contestare l'apprezzamento delle prove o a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito sono generiche e non consentono un valido scrutinio di legittimità.
  • Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, la verifica della sussistenza del dolo e del carattere oppositivo della condotta appartiene al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è rimessa a una rivalutazione in cassazione.
  • La circostanza che la condotta minacciosa sia iniziata prima dell'arrivo degli operanti può essere irrilevante ove non incida sugli elementi costitutivi del reato accertati in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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