Cassazione Penale, Sentenza n. 27395/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel giudizio abbreviato, la Corte di appello di Palermo aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado confermando la responsabilità dell'imputato per truffa commessa mediante mezzi telematici: la vittima era stata indotta a versare denaro su carte prepagate per l'acquisto di un'autovettura offerta in vendita on-line e mai consegnata. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) incompetenza territoriale del giudice, sostenendo che il luogo di consumazione dovesse individuarsi nel luogo di accredito del bonifico e non in quello del pagamento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, assumendo non dimostrato l'effettivo utilizzo della carta Postepay e il contatto diretto con la vittima; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego di pene sostitutive, lamentando che la concessione della sospensione condizionale non avrebbe dovuto precluderne l'applicazione per fatti anteriori alla riforma e che la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, nel rito abbreviato, la questione di competenza territoriale è preclusa dall'art. 438, comma 6-bis, c.p.p.; ha ritenuto il secondo motivo generico e manifestamente infondato, poiché la responsabilità era sorretta da elementi individualizzanti convergenti (intestazione e unico utilizzo dell'utenza telefonica usata per la truffa, nonché intestazione della carta Postepay su cui era confluito parte del profitto); ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il divieto di applicazione delle pene sostitutive nei casi di sospensione condizionale introdotto dall'art. 61-bis l. n. 689/1981 non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella, per il principio di lex mitior di cui all'art. 2, comma 4, c.p. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente alla statuizione sulle pene sostitutive, per nuovo esame da parte di altra sezione della Corte di appello di Palermo; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Nel giudizio abbreviato non è proponibile la questione di incompetenza per territorio; la scelta del rito preclude il relativo rilievo.
In caso di successione di leggi penali nel tempo si applica la disciplina più favorevole all'imputato, con conseguente non estensione retroattiva del divieto di cumulo tra sospensione condizionale e pene sostitutive ai fatti anteriori.
art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689
La norma, introdotta dal d.lgs. 150/2022, prevede il divieto di applicazione delle pene sostitutive quando sia concessa la sospensione condizionale della pena; tale preclusione ha natura sostanziale e non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È la disposizione che ha introdotto il divieto di applicazione delle pene sostitutive in presenza di sospensione condizionale della pena.
La modifica apportata dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3 non ha inciso sui rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive.
Il reato contestato e confermato nei gradi di merito è la truffa, realizzata mediante artifici e raggiri telematici.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato la deduzione dell'incompetenza territoriale del giudice è preclusa, poiché la scelta del rito impedisce di sollevare tale eccezione in sede di impugnazione.
- Ai fini della responsabilità per truffa telematica, la prova può essere desunta in modo convergente dall'intestazione e dall'uso esclusivo dell'utenza telefonica impiegata per i contatti fraudolenti, nonché dall'intestazione della carta prepagata su cui confluisce il profitto, senza che sia necessario un contatto diretto e personale con la vittima.
- Il divieto di applicare pene sostitutive quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, introdotto dalla riforma del 2022, ha natura sostanziale e non opera retroattivamente rispetto ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; per tali fatti resta applicabile la disciplina più favorevole all'imputato.
- La modifica del 2024 dell'art. 545-bis c.p.p. non elimina l'originaria regola di alternatività tra sospensione condizionale della pena e pene sostitutive per i casi regolati dalla disciplina previgente.
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