Cassazione Penale, Ordinanza n. 34272/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d’appello di Bologna, con provvedimento del 31 gennaio 2025, aveva rilevato la tardività dell’appello proposto nell’interesse dell’imputato il 25 novembre 2024, benché il termine scadesse il 23 novembre 2024, sabato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge, perché non sarebbe stato verificato se il ritardo dipendesse da cause non imputabili all’interessato; 2) illegittimità costituzionale dell’art. 172, comma 3, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. (nel testo del ricorso riportato è richiamato anche l’art. 11 Cost.), per non prevedere la proroga al primo giorno non festivo del termine in scadenza di sabato, diversamente da quanto previsto per altri processi; 3) con ulteriori tre motivi, illegittimità dell’omessa sospensione dell’esecuzione, mancata valutazione dell’abolitio criminis che sarebbe derivata dalla qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, ed erronea valutazione circa la disponibilità, in capo all’imputato, di un’autovettura di cilindrata superiore a 1600. Il reato originariamente contestato non è identificabile dal testo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché il ricorrente non ha indicato alcuna causa del ritardo non gestibile dall’imputato. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata: la differente disciplina dei termini tra processo penale e altri procedimenti rientra nella discrezionalità legislativa e non è irragionevole, considerate le specificità degli interessi tutelati nel processo penale. Gli ulteriori tre motivi non sono stati esaminati perché l’impugnazione originaria era tardiva. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell'imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l'ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali è prorogato ex lege il termine che scade nel giorno di sabato
L’art. 172 c.p.p. non impone di prorogare al primo giorno non festivo il termine processuale penale che scade di sabato; la diversità rispetto alle discipline di altri procedimenti non è, per ciò solo, irragionevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese; la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è stata applicata in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Massime di principio
- La scadenza di un termine processuale penale in giorno di sabato non determina la proroga al primo giorno non festivo, e la differente disciplina rispetto ad altri riti non è manifestamente irragionevole, poiché la regolazione dei termini rientra nella discrezionalità legislativa e può differenziarsi in ragione degli interessi propri del processo penale.
- La censura con cui si deduce che la tardività dell’impugnazione dipende da cause non imputabili all’interessato è generica se non indica concretamente quali siano tali cause.
- Quando l’impugnazione originaria è tardiva, i motivi rivolti contro questioni ulteriori non sono scrutinabili.
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