Cassazione Penale, Ordinanza n. 19000/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non proponibile il motivo articolato avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p. per il solo vizio di motivazione relativo alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di evasione. L'unico motivo dedotto censurava la decisione per vizio di motivazione, lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, nel rito del patteggiamento, tale doglianza non è consentita perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità alle sole violazioni di legge tassativamente indicate.
Norme richiamate
Indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), rispetto alla quale operano limiti speciali all'impugnazione.
La mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, salvo i limiti di legge.
Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste, escludendo il vizio di motivazione dedotto nel caso concreto.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi di violazione di legge previsti dalla disciplina speciale sull'impugnazione.
- Nel patteggiamento non è deducibile il vizio di motivazione relativo alla mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché tale censura esula dai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto con un motivo non consentito dalla legge in relazione al tipo di sentenza impugnata, esso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
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- ricorrente
- imputato avverso sentenza di patteggiamento
- resistente
- pubblico ministero o parte processuale non specificata nella decisione impugnata
- ruolo_ricorrente
- imputato
- ruolo_resistente
- null
- motivo
- Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di evasione. L'unico motivo dedotto censurava la decisione per vizio di motivazione, lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, nel rito del patteggiamento, tale doglianza non è consentita perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità alle sole violazioni di legge tassativamente indicate.
- risultato
- La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non proponibile il motivo articolato avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p. per il solo vizio di motivazione relativo alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
- esito
- inammissibilita
- vincitore
- resistente
- normative_citate
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- interpretazioni_generalizzate
- ["Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi di violazione di legge previsti dalla disciplina speciale sull'impugnazione.","Nel patteggiamento non è deducibile il vizio di motivazione relativo alla mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché tale censura esula dai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.","Quando il ricorso per cassazione è proposto con un motivo non consentito dalla legge in relazione al tipo di sentenza impugnata, esso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste."]
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Come è indicizzato
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