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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34595/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, pur confermando l'affermazione di responsabilità per furto di energia elettrica commesso sino al 28 settembre 2017, ha riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio. La difesa deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e alla circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento di cui all'art. 625 n. 2 c.p., sostenendo che non vi sarebbe prova di una partecipazione materiale dell'imputata alla realizzazione dell'allaccio abusivo; 2) illogicità della dosimetria della pena, perché non sarebbero state valorizzate le modalità rudimentali della condotta e l'impossibilità di accertare la quantità di energia sottratta; 3) erronea applicazione della recidiva, che avrebbe dovuto essere esclusa poiché riferita a precedenti di natura diversa e risalenti, indicativi soltanto di un contesto di disagio economico.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto alla censura sull'aggravante ex art. 625 n. 2 c.p., rileva che la questione non era stata devoluta nei motivi di appello e, comunque, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto l'allaccio abusivo eseguito a vantaggio dell'imputata, poiché alimentava l'appartamento da lei abitato senza regolare contratto di fornitura. Quanto al trattamento sanzionatorio, osserva che la Corte di appello aveva già considerato le modalità rudimentali della condotta, il buon comportamento dell'imputata e la natura dei precedenti, riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa ed escludendo la recidiva; inoltre, già in primo grado erano state riconosciute le attenuanti generiche e la pena fissata in appello era prossima ai minimi edittali. Conseguentemente, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 c.p.

    L'aggravante è richiamata in relazione al furto di energia elettrica; la Corte rileva che la questione non era stata devoluta in appello e che, in ogni caso, l'allaccio abusivo risultava effettuato a vantaggio dell'imputata, che ne traeva utilità senza contratto regolare.

  • art. 633 c.p.

    È richiamato solo per descrivere la natura di alcuni precedenti penali invocati dalla difesa ai fini dell'esclusione della recidiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione non devoluta con i motivi di appello, salvo che si tratti di vizio rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: è inammissibile la doglianza che si limiti a una critica astratta senza misurarsi con la specifica ratio decidendi.
  • In tema di furto di energia elettrica, l'aggravante del mezzo fraudolento può essere ravvisata quando l'allaccio abusivo sia funzionale all'alimentazione dell'immobile nella disponibilità dell'imputato e il prelievo avvenga senza regolare contratto di fornitura.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto dei criteri utilizzati, abbia valorizzato gli elementi favorevoli all'imputato e la sanzione risulti prossima ai minimi edittali.
  • La contestazione sulla recidiva non è fondata quando il giudice di merito abbia già escluso tale aggravante o abbia comunque motivato sulla natura dei precedenti e sulla loro incidenza nel trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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