Sentenza n. 2528/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sulla richiesta di riconoscimento dei sei scatti contributivi e di rideterminazione dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita, deducendo l’illegittimità del silenzio-rigetto dell’INPS. La controversia riguarda l’applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio a domanda. Il giudice ha esaminato il rapporto tra la disciplina previgente, che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del Codice dell’ordinamento militare e la disciplina generale dell’art. 6-bis. È stata inoltre esaminata la rilevanza dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e la natura del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, nella formulazione introdotta dall’art. 11 della l. n. 231/1990, sia stato sostanzialmente abrogato dal Codice dell’ordinamento militare e che tale abrogazione non abbia fatto rivivere la formulazione originaria della disposizione. Pertanto, la limitazione del beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso non è più applicabile. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua a disciplinare il riconoscimento dei sei scatti anche ai fini della buonuscita del personale delle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, nei casi di cessazione a domanda quando ricorrano le condizioni previste dalla norma. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto riferibile al solo calcolo della base pensionabile e non idoneo a modificare il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e non esclude il beneficio se la domanda è presentata in annualità successive. L’INPS è stato condannato a corrispondere quanto dovuto, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita
La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali, anche ai fini della buonuscita, al personale delle forze di polizia; il beneficio si applica anche al personale a ordinamento militare e, ricorrendone le condizioni, alla cessazione a domanda.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
Il Codice dell’ordinamento militare mantiene applicabile l’art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 comporta, secondo il TAR, anche l’abrogazione della limitazione contenuta nell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, senza riviviscenza della precedente formulazione.
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 6-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine del 30 giugno non è decadenziale; incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, che può decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come mantenuto applicabile dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, riconosce i sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, comprese le cessazioni a domanda quando ricorrano le condizioni normative.
- L’abrogazione della disposizione novellatrice non determina la riviviscenza della formulazione originaria della norma novellata quando la disciplina successiva abbia regolato la stessa materia in modo incompatibile; nel caso esaminato, l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 ha comportato il venir meno della limitazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, senza far rivivere il testo precedente.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all’incremento della base pensionabile, non estende né modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita quando quest’ultimo sia disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è un termine decadenziale per il riconoscimento dei sei scatti, ma un onere relativo alla decorrenza del collocamento a riposo; la sua inosservanza non impedisce il collocamento a domanda in annualità successive.
- Quando il beneficio dei sei scatti sia riconosciuto ai fini della buonuscita, l’amministrazione previdenziale deve rideterminare il trattamento e corrispondere gli accessori secondo il regime degli interessi legali non cumulabili con la rivalutazione monetaria.
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