Sentenza n. 1707/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva annullato il decreto di revoca dello status di scuola paritaria per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (scuola paritaria)
Prevale il privato
La controversia
L’amministrazione ha appellato la sentenza del TAR che aveva annullato il decreto di revoca del riconoscimento della parità scolastica per diversi indirizzi dell’istituto. Con il primo motivo ha dedotto la gravità delle irregolarità rilevate dagli ispettori e la loro idoneità a fondare la revoca. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 3 e 7, d.m. n. 267/2007, sostenendo che il TAR avesse erroneamente applicato la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione e agli ulteriori accertamenti, mentre nella fattispecie sarebbe stata applicabile la diversa procedura prevista dal comma 7 per la sopravvenuta carenza di requisiti già accertata. Secondo l’amministrazione, decorso inutilmente il termine assegnato per il ripristino dei requisiti, la revoca sarebbe stata vincolata e non avrebbe richiesto ulteriori verifiche, ove le controdeduzioni della scuola non fossero state idonee a smentire gli esiti ispettivi. L’istituto appellato ha chiesto il rigetto dell’appello, evidenziando che l’amministrazione non aveva riesercitato il potere dopo la sentenza di primo grado, né aveva avviato una nuova istruttoria, e ha prospettato la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse per l’esaurimento degli effetti temporali della revoca.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha escluso sia la cessazione della materia del contendere sia la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione non aveva riconosciuto espressamente la permanenza dei requisiti della scuola né rimosso il decreto di revoca, sicché permaneva l’interesse di entrambe le parti alla definizione dell’impugnazione. Nel merito, ha ritenuto irrilevante accertare in questa sede l’effettiva gravità delle irregolarità contestate, poiché la controversia riguardava la correttezza dell’istruttoria e della motivazione poste a fondamento della revoca. Il Collegio ha confermato che, anche considerando la distinzione tra i procedimenti disciplinati dai commi 3 e 7 dell’art. 3 d.m. n. 267/2007, l’amministrazione, a fronte di specifiche osservazioni e della produzione di documenti da parte della scuola, deve esaminarli concretamente e motivare specificamente le ragioni della loro insufficienza. Non è legittimo limitarsi a reiterare le contestazioni originarie sulla base di dati risalenti, senza verificare la permanenza delle criticità e senza considerare la documentazione successivamente prodotta; ove necessario, l’amministrazione può effettuare ulteriori accertamenti, anche mediante sopralluogo in contraddittorio. Il difetto istruttorio e motivazionale rilevato dal TAR è stato quindi confermato. Il mancato riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, nonostante la sentenza di primo grado e l’ordinanza cautelare, non ha sanato l’illegittimità e ha costituito, insieme alle circostanze sopravvenute, un elemento di contraddittorietà della condotta amministrativa. L’appello è stato respinto, la sentenza di primo grado confermata e l’amministrazione è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, commi 3 e 7, d.m. n. 267/2007
Nel testo è richiamata la distinzione tra la procedura relativa alla violazione degli obblighi di comunicazione e quella relativa alla sopravvenuta carenza di requisiti.
La distinzione procedimentale non esonera l’amministrazione dall’esaminare specificamente le osservazioni e i documenti prodotti dalla scuola, né dall’accertare e motivare la permanenza delle criticità prima di adottare la revoca.
legge n. 62/2000
È richiamata quale disciplina fondativa del riconoscimento della parità scolastica.
d.m. n. 83/2008
È richiamato quale fonte amministrativa disciplinante il procedimento di revoca della parità scolastica.
Massime di principio
- La revoca dello status di scuola paritaria, incidendo sul servizio scolastico e su diritti costituzionalmente rilevanti, costituisce misura di extrema ratio e deve essere preceduta da un’istruttoria effettiva e da una motivazione particolarmente accurata.
- A fronte di osservazioni e documenti prodotti dall’interessato nel contraddittorio procedimentale, l’amministrazione non può limitarsi a confermare le contestazioni originarie sulla base di dati risalenti, ma deve esaminare specificamente le deduzioni difensive e spiegare perché esse non dimostrino la cessazione o il superamento delle irregolarità.
- Anche quando la sopravvenuta carenza dei requisiti sia stata inizialmente accertata e la disciplina preveda la revoca dopo l’inutile decorso del termine per il ripristino, l’amministrazione deve verificare concretamente la situazione esistente al momento della decisione e motivare sull’insufficienza della documentazione prodotta dall’interessato.
- Il mancato riesercizio tempestivo del potere, dopo l’annullamento giurisdizionale dell’atto, può costituire elemento di contraddittorietà della condotta amministrativa e confermare il difetto istruttorio già rilevato, senza determinare di per sé la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità dell’appello.
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