Sentenza del 09/07/2020 n. 1552 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'"euroritenuta" (ritenuta operata da una banca svizzera sugli interessi da attività finanziarie) relativa all'anno 2013 per euro 30.893,34, sostenendo che si era verificata doppia imposizione in quanto, dopo avere subito la ritenuta all'estero, aveva aderito alla procedura di voluntary disclosure (d.lgvo n. 186/2014) e versato in Italia imposte relative agli stessi redditi. L'Agenzia oppose silenzio-rifiuto e, in giudizio, dedusse (i) la tardività dell'istanza di rimborso; (ii) l'assenza di doppia imposizione perché i redditi non erano stati precedentemente dichiarati in Italia (richiamando l'art. 165 comma 8 del TUIR che impedirebbe detrazioni se il reddito non è stato dichiarato); (iii) che la voluntary disclosure equivale sostanzialmente a un accertamento con adesione non ricorribile e che la contribuente, avendo mantenuto l'anonimato, aveva perso le deroghe previste dalla direttiva 2003/48/CE.
La decisione
I giudici hanno confermato la sentenza di primo grado e rigettato l'appello dell'Agenzia. Sul piano della tempestività: il termine biennale per proporre l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21 d.lgvo n. 546/1992 decorre dalla data del pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria (30.3.2016), pertanto l'istanza presentata il 16.3.2018 è tempestiva. Sul merito: la preclusione al rimborso dell'euroritenuta in caso di accesso alla voluntary disclosure non è applicabile in presenza di doppia imposizione, perché ciò sarebbe contrario all'accordo UE-Svizzera contro la doppia imposizione e alla direttiva 2003/48/CE (art. 14) che vieta la doppia imposizione e prevede che lo Stato di residenza possa sostituire il credito con il rimborso della ritenuta. Conseguenza: rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata; spese compensate per entrambe le gradi di giudizio.
Norme richiamate
d.lgvo n. 186 del 2014
Norma che disciplina la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). Il Collegio ha ritenuto che il perfezionamento della procedura (con il pagamento integrale del dovuto) costituisca il momento da cui può verificarsi la doppia imposizione e da cui decorre il termine biennale per chiedere il rimborso.
art. 5 comma 1-bis d.lgvo n. 218/97
Richiamato in relazione agli inviti a comparire contenenti la tassazione analitica; contesto procedurale dell'accertamento/adesione ex d.lgvo 218/97.
art. 2 comma 3 d.lgvo n. 218/1997
Prevede che l'accertamento con adesione non sia soggetto ad impugnazione; l'Amministrazione aveva sostenuto che la voluntary disclosure si sostanziasse in una forma analoga, ma il Collegio ha ritenuto che ciò non impedisce il rimborso delle ritenute straniere quando opera la tutela prevista da accordi e direttive contro la doppia imposizione.
art. 21 d.lgvo n. 546 del 1992
Stabilisce il termine biennale per proporre istanze di rimborso; il Collegio ha interpretato che il dies a quo decorre dal pagamento che genera la situazione di diritto alla restituzione (qui il pagamento delle imposte in conseguenza della voluntary disclosure).
direttiva 2003/48/CE
art. 11, art. 13, art. 14
La direttiva disciplina la ritenuta alla fonte sui redditi di capitale da fonte estera e contiene disposizioni volte a evitare la doppia imposizione; l'art. 14 vieta la doppia imposizione e consente allo Stato di residenza di sostituire il credito con il rimborso della ritenuta, principio invocato dalla contribuente e riconosciuto dal Collegio. L'Amministrazione aveva richiamato altre disposizioni (es. art. 11) per giustificare la ritenuta estera e art. 13 in relazione a deroghe; il Collegio ha dato prevalenza al divieto di doppia imposizione.
d.lgvo n. 84 del 2005
Atto di attuazione della direttiva 2003/48/CE; l'art. 10 comma 2 è stato invocato dalla contribuente per chiedere il rimborso delle ritenute subite all'estero e riversate allo Stato italiano.
art. 165 comma 8 del TUIR (citato dall'Amministrazione)
L'Amministrazione sosteneva che tale norma impedisca la detrazione del credito d'imposta se il reddito non è stato dichiarato. Il Collegio ha escluso l'applicazione di tale limite rispetto ai redditi di capitale di fonte estera che, per effetto degli oneri internazionali (direttiva/accordo), danno luogo al diritto al rimborso della ritenuta quando si realizza una doppia imposizione.
Accordo UE - Confederazione Elvetica contro la doppia imposizione
Richiamato dal Collegio: un'interpretazione limitativa (che precluda il rimborso in caso di voluntary disclosure) sarebbe in contrasto con tale accordo nel vietare la doppia imposizione; il Collegio usa il principio del rispetto degli obblighi convenzionali/comunitari per riconoscere il rimborso.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 55/E del 2005
Richiamata dalla contribuente per sostenere il diritto al rimborso dell'euroritenuta; utilizzata a supporto della ricostruzione interpretativa favorevole al rimborso.
Massime di principio
- Il termine biennale per chiedere il rimborso di imposte o ritenute estere decorre dal momento in cui si realizza il presupposto per la restituzione: se la doppia imposizione si concreta solo dopo un pagamento successivo (ad es. a seguito di voluntary disclosure), il dies a quo è la data del pagamento che causa la duplice tassazione.
- La partecipazione a una procedura di voluntary disclosure e il pagamento conseguente non comportano automaticamente l'esclusione del diritto al rimborso delle ritenute estere quando opera un obbligo convenzionale o comunitario (direttiva/accordo) che vieta la doppia imposizione e consente il rimborso.
- Non è sufficiente per l'Amministrazione richiamare la natura di 'accertamento con adesione' per precludere ogni rimborso: occorre valutare la disciplina sovranazionale (direttive o accordi) che possono imporre il rimborso o la sostituzione del credito con il rimborso.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare chiaramente (i) l'avvenuta ritenuta estera, (ii) i versamenti successivi in Italia e (iii) il nesso temporale, per dimostrare la sussistenza della doppia imposizione e la tempestività dell'istanza di rimborso.
- Se si presenta istanza di rimborso, seguire la via amministrativa (domanda all'Agenzia) e, in caso di silenzio-rifiuto, ricorrere tempestivamente al giudice tributario entro i termini prescritti; considerare sempre l'impatto delle norme comunitarie e degli accordi internazionali nel fondamento della domanda.
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