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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10624/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua responsabilità per i delitti di invasione di terreni o edifici e di danneggiamento. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, ma la Corte ha rilevato che si trattava della mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello e già disattese, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione di merito. Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., assumendo che l'occupazione dell'immobile fosse giustificata dalle esigenze abitative; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché lo stato di necessità, secondo giurisprudenza consolidata, richiede un pericolo imminente di danno grave alla persona e non può essere invocato per legittimare occupazioni abusive dovute a difficoltà economiche permanenti.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per l'invasione di terreni o edifici; il ricorso non ha scalfito la ricostruzione di merito della responsabilità.

  • art. 639-bis c.p.

    Norma richiamata insieme all'art. 633 c.p. tra i titoli di reato oggetto di contestazione e di conferma in appello.

  • art. 54 c.p.

    La scriminante dello stato di necessità è applicabile solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona; non è invocabile per giustificare un'occupazione abusiva dovuta a difficoltà economiche o abitative permanenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le stesse censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza formulare una critica argomentata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso è necessario che la doglianza sia specifica e realmente confutativa della decisione di merito; la mera reiterazione di tesi già disattese integra un motivo apparente.
  • Lo stato di necessità non può essere riconosciuto per legittimare l'occupazione abusiva di un immobile se manca un pericolo attuale e imminente di un danno grave alla persona, poiché situazioni di disagio economico o abitativo non sono, di per sé, sufficienti a integrare la scriminante.

Come è indicizzato

MaterieUsurpazione
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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