Cassazione Civile, Ordinanza n. 07061/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di revocazione proposta ai sensi dell'art. 102 l. fall. (testo anteriore alla riforma del 2006) da un erede del fallito contro l'ammissione al passivo del fallimento di crediti insinuati da INPS e INAIL. L'istante sosteneva di aver rinvenuto di recente la prova dell'insussistenza di quei crediti. Il Tribunale ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il fallito non sarebbe legittimato a proporla, legittimazione riservata al curatore o a qualunque creditore; da tale premessa il ricorrente ha proposto sette motivi per cassazione, deducendo: incompatibilità del giudice delegato che aveva deciso il merito; vizi della procura degli enti previdenziali; omessa pronuncia o incomprensibilità della causa petendi; nullità della motivazione e omesso esame di fatto decisivo; rilevanza dell'inerzia degli organi fallimentari ai fini di una legittimazione residuale dell'erede; ulteriori violazioni processuali e sostanziali; e, in subordine, questioni di costituzionalità e convenzionalità della disciplina che esclude il fallito dall'impugnazione dell'ammissione al passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché, in sintesi, non colpivano la ratio decidendi o erano carenti di specificità e autosufficienza; in particolare, ha confermato che il fallito non è legittimato a impugnare i provvedimenti di formazione dello stato passivo e che tale difetto di legittimazione si estende anche al suo avente causa, senza che rilevi la qualità di erede. La Corte ha inoltre osservato che l'incompatibilità del giudice delegato non produce nullità deducibile in impugnazione ma, al più, una questione di ricusazione; ha escluso il vizio di omessa pronuncia e quello motivazionale; ha ritenuto assorbita e comunque infondata la questione costituzionale. Non essendosi costituiti gli intimati, non sono state liquidate spese di legittimità; il ricorrente è stato condannato a versare € 2.500 alla cassa delle ammende e, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
testo vigente anteriormente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006
La legittimazione all'istanza di revocazione dello stato passivo è riservata al curatore o a qualunque creditore; il fallito non vi è compreso.
La dedotta incompatibilità del giudice delegato non determina nullità deducibile in impugnazione.
La censura sulla procura deve confrontarsi con un concreto interesse all'impugnazione, altrimenti è inammissibile.
Il vizio sussiste solo se il giudice omette del tutto di pronunciarsi sulla domanda o sull'eccezione; non ricorre quando sia stata resa una decisione, anche implicita, sul bene della vita richiesto.
La motivazione è sufficiente se esiste ed è comprensibile sul punto decisivo della decisione; l'omesso esame va dedotto con specificità.
I rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento sono gestiti con legittimazione esclusiva del creditore/curatore secondo la disciplina concorsuale, non dal fallito.
Il decreto di esecutività dello stato passivo è impugnabile solo con i rimedi tipici previsti dalla legge e dai soggetti legittimati; il fallito non è tra questi.
La parte interessata, in caso di mancata astensione, deve far valere l'incompatibilità mediante ricusazione nei modi e nei termini di legge.
È richiamata la procedura camerale per la definizione accelerata del ricorso.
È richiamata la trattazione in camera di consiglio a seguito di istanza del ricorrente.
La sentenza si conforma a un principio consolidato di legittimità, rendendo i motivi incompatibili con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
La censura proposta non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Censura evocata ma non pertinente alla ragione decisoria fondata sul difetto di legittimazione.
Censura evocata ma non pertinente alla ragione decisoria fondata sul difetto di legittimazione.
art. 10-24 Cost.
Le questioni di costituzionalità sono ritenute manifestamente infondate nella parte in cui contestano la scelta legislativa sui soggetti legittimati nelle procedure concorsuali.
art. 111 Cost.
Evocato a sostegno della questione di costituzionalità, ma non ritenuto violato.
artt. 1 e seg. CEDU
Evocati a sostegno della questione di costituzionalità/convenzionalità, ma non ritenuti ostativi alla disciplina concorsuale.
In combinato disposto con l'art. 380-bis c.p.c. fonda la condanna al pagamento della somma di € 2.500 alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fa scattare l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione degli atti di formazione dello stato passivo, la legittimazione a reagire è tassativamente disciplinata dalla legge fallimentare e non si estende al fallito né, per derivazione, al suo avente causa.
- L'incompatibilità del giudice delegato non integra di per sé una nullità deducibile con l'impugnazione; il rimedio è la ricusazione, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dal codice di procedura civile.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto qualsiasi decisione sulla domanda o sull'eccezione; è escluso se la sentenza abbia comunque statuito, anche implicitamente, sul bene della vita richiesto.
- La censura di motivazione o di omesso esame di fatto decisivo deve essere specifica e confrontarsi con il passaggio effettivamente decisivo della decisione; non è ammissibile una critica generica o sganciata dalla ratio decidendi.
- Le questioni di legittimità costituzionale e convenzionale che contestano la scelta del legislatore di individuare i soggetti legittimati nelle procedure concorsuali sono, di regola, infondate se mirano a sostituire una diversa opzione normativa a quella espressamente adottata.
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