Cassazione Penale, Ordinanza n. 23180/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. In cassazione l'imputata ha dedotto, con un unico motivo, che il furto richiederebbe un danno economico che nel caso concreto sarebbe mancato, perché la sottrazione riguardava il tester di un profumo non destinato alla vendita; ha inoltre invocato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, in subordine, ha lamentato l'omessa concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che la sottrazione avesse comportato un danno irrisorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il fatto che il tester sottratto era costituito dall'intera boccetta di un profumo e aveva un valore di euro 100,00. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva svolto alcuna argomentazione concreta a sostegno della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. né si era confrontata con le ragioni del diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., sicché non poteva dirsi irrisorio un danno di euro 100,00. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da specifiche argomentazioni e non può essere accolta quando il motivo non si confronta con la motivazione di merito che valorizza il valore economico del bene sottratto.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il danno sia effettivamente irrisorio; un danno quantificato in euro 100,00 non è considerato irrisorio nel ragionamento seguito dalla Corte.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
È richiamato il principio secondo cui il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta adeguatamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando è aspecifico, cioè non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non ne contesta puntualmente le ragioni decisive.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere supportata da una concreta deduzione della particolare tenuità del fatto; non è sufficiente un'affermazione generica o meramente apodittica.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile quando il pregiudizio patrimoniale, valutato in concreto, non possa essere definito irrisorio secondo la motivazione del giudice di merito.
- Ai fini del furto, la sottrazione di un bene avente apprezzabile valore economico integra comunque un pregiudizio patrimoniale, anche se il bene non sia destinato alla vendita.
Come è indicizzato
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