Cassazione Penale, Sentenza n. 22536/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato concorrente in bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva in qualità di amministratore di fatto della societa' Oltremare Sistemi s.r.l., proponendo tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni della amministratrice formale Giuliana Scala, le quali sarebbero state contraddittorie e insufficienti per qualificare Lopresto come amministratore di fatto; (2) omissione di valutazione sull'istanza di acquisizione documentale rigettata (verbali e fatture sequestrate dalla G.d.F.), la cui acquisizione sarebbe decisiva per dimostrare che la contabilità non era in possesso del ricorrente; (3) erronea applicazione della legge fallimentare e illogicita' motivazionale circa la responsabilita' per bancarotta documentale, sostenendo la mancanza di prova del trasferimento delle scritture contabili a Lopresto e che la Scala aveva sottoscritto i relativi atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che, valorizzando le dichiarazioni della amministratrice formale (ritenuta attendibile), la relazione ex art. 33 L.F. e gli accertamenti della G.d.F., hanno ricostruito indici sintomatici dell'effettiva gestione da parte del Lopresto: iniziativa della costituzione della societa', predisposizione dell'atto costitutivo, delega a interloquire con la G.d.F., competenze tecniche e ruolo di consulente fiscale, indicazione nel PVC come tenutario delle scritture. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che estende la nozione di amministratore di fatto ai reati fallimentari e ha ritenuto non decisive le prove documentali non acquisite, anche per carenza di specificita' sulla loro presunta incidenza sul giudizio. Il terzo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato e generico. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente condannato alle spese (condanna al pagamento prevista ex lege).
Norme richiamate
art. 219 co. 1 e 2 L.F.
Norma richiamata in tema di circostanze aggravanti in materia fallimentare; nella sentenza e' menzionata in relazione alla determinazione della pena, con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti.
relazione ex art. 33 I. fall.
La relazione prevista dall'art. 33 L.F. e' stata utilizzata come elemento probatorio dai giudici di merito per ricostruire la gestione societaria e i ruoli effettivi all'interno della societa' fallita.
Richiamata per spiegare la nozione di amministratore di fatto: la giurisprudenza estende il principio ai reati fallimentari, individuando la responsabilita' in base all'esercizio concreto e significativo delle funzioni gestorie, indipendentemente dalla qualifica formale.
art. 223 della legge sul fallimento
Norma che individua i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento societario; interpretata nella sentenza nel senso che la responsabilita' si valuta in base alle funzioni effettivamente esercitate e all'obbligo di correttezza che ne deriva.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si determina sulla base di indicatori concreti (iniziativa costitutiva, predisposizione di atti societari, deleghe operative, partecipazione alle verifiche, tenuta della contabilità) e non solo sulla titolarita' formale: chi esercita in modo continuativo e significativo poteri gestori puo' essere ritenuto responsabile penalmente.
- La valutazione della credibilita' di una dichiarazione testimoniale o confessa e' rimessa ai giudici di merito e puo' essere sindacata in Cassazione solo per vizi logico-motivazionali evidenti; contestazioni generiche non sono ammesse.
- La richiesta di acquisizione di documenti deve indicare in modo specifico la loro decisivita' per il giudizio: la mancata acquisizione e' censurabile in cassazione solo se si dimostra che l'atto omesso avrebbe radicalmente mutato la valutazione probatoria.
- Quando il soggetto e' consulente fiscale o hascritto competenze tecniche e la contabilità e' rinvenuta presso il suo studio o egli risulta delegato per le operazioni fiscali, puo' essere logicamente ritenuto tenutario delle scritture; spetta all'imputato fornire elementi concreti a discarico.
- Le censure che richiedono una complessiva rivalutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione: questa Corte controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non rifà il giudizio di merito.
- Per impugnare con successo la qualificazione di 'prestanome' dell'amministratore formale e la conseguente attribuzione di responsabilita' all'amministratore di fatto, e' necessario produrre prove concrete che dimostrino l'assenza di effettivo esercizio dei poteri gestori da parte dell'imputato.
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