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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22536/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato concorrente in bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva in qualità di amministratore di fatto della societa' Oltremare Sistemi s.r.l., proponendo tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni della amministratrice formale Giuliana Scala, le quali sarebbero state contraddittorie e insufficienti per qualificare Lopresto come amministratore di fatto; (2) omissione di valutazione sull'istanza di acquisizione documentale rigettata (verbali e fatture sequestrate dalla G.d.F.), la cui acquisizione sarebbe decisiva per dimostrare che la contabilità non era in possesso del ricorrente; (3) erronea applicazione della legge fallimentare e illogicita' motivazionale circa la responsabilita' per bancarotta documentale, sostenendo la mancanza di prova del trasferimento delle scritture contabili a Lopresto e che la Scala aveva sottoscritto i relativi atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che, valorizzando le dichiarazioni della amministratrice formale (ritenuta attendibile), la relazione ex art. 33 L.F. e gli accertamenti della G.d.F., hanno ricostruito indici sintomatici dell'effettiva gestione da parte del Lopresto: iniziativa della costituzione della societa', predisposizione dell'atto costitutivo, delega a interloquire con la G.d.F., competenze tecniche e ruolo di consulente fiscale, indicazione nel PVC come tenutario delle scritture. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che estende la nozione di amministratore di fatto ai reati fallimentari e ha ritenuto non decisive le prove documentali non acquisite, anche per carenza di specificita' sulla loro presunta incidenza sul giudizio. Il terzo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato e generico. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente condannato alle spese (condanna al pagamento prevista ex lege).

Norme richiamate

  • art. 219 co. 1 e 2 L.F.

    Norma richiamata in tema di circostanze aggravanti in materia fallimentare; nella sentenza e' menzionata in relazione alla determinazione della pena, con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti.

  • art. 33 L. fall.

    relazione ex art. 33 I. fall.

    La relazione prevista dall'art. 33 L.F. e' stata utilizzata come elemento probatorio dai giudici di merito per ricostruire la gestione societaria e i ruoli effettivi all'interno della societa' fallita.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamata per spiegare la nozione di amministratore di fatto: la giurisprudenza estende il principio ai reati fallimentari, individuando la responsabilita' in base all'esercizio concreto e significativo delle funzioni gestorie, indipendentemente dalla qualifica formale.

  • art. 223 L. fall.

    art. 223 della legge sul fallimento

    Norma che individua i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento societario; interpretata nella sentenza nel senso che la responsabilita' si valuta in base alle funzioni effettivamente esercitate e all'obbligo di correttezza che ne deriva.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto si determina sulla base di indicatori concreti (iniziativa costitutiva, predisposizione di atti societari, deleghe operative, partecipazione alle verifiche, tenuta della contabilità) e non solo sulla titolarita' formale: chi esercita in modo continuativo e significativo poteri gestori puo' essere ritenuto responsabile penalmente.
  • La valutazione della credibilita' di una dichiarazione testimoniale o confessa e' rimessa ai giudici di merito e puo' essere sindacata in Cassazione solo per vizi logico-motivazionali evidenti; contestazioni generiche non sono ammesse.
  • La richiesta di acquisizione di documenti deve indicare in modo specifico la loro decisivita' per il giudizio: la mancata acquisizione e' censurabile in cassazione solo se si dimostra che l'atto omesso avrebbe radicalmente mutato la valutazione probatoria.
  • Quando il soggetto e' consulente fiscale o hascritto competenze tecniche e la contabilità e' rinvenuta presso il suo studio o egli risulta delegato per le operazioni fiscali, puo' essere logicamente ritenuto tenutario delle scritture; spetta all'imputato fornire elementi concreti a discarico.
  • Le censure che richiedono una complessiva rivalutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione: questa Corte controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non rifà il giudizio di merito.
  • Per impugnare con successo la qualificazione di 'prestanome' dell'amministratore formale e la conseguente attribuzione di responsabilita' all'amministratore di fatto, e' necessario produrre prove concrete che dimostrino l'assenza di effettivo esercizio dei poteri gestori da parte dell'imputato.

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