Cassazione Penale, Ordinanza n. 24950/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per rapina. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità ex art. 628 c.p., con censure sostanzialmente riproduttive di quelle già svolte in appello; 2) mancato riconoscimento dell'ipotesi di rapina di lieve entità, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, ma senza superare la valutazione di merito secondo cui le modalità del fatto erano incompatibili con la lieve entità; 3) vizio di motivazione sulla pena ritenuta eccessiva, nonché sulle statuizioni di bilanciamento tra circostanze e sul diniego della sospensione condizionale, sostenendo che la motivazione fosse insufficiente. La Corte ha rilevato che la responsabilità era stata ritenuta sulla base di prove dichiarative, documentazione sanitaria, materiale fotografico e accertamenti degli operanti, mentre il trattamento sanzionatorio era stato motivato con riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e a una prognosi sfavorevole in ordine alla futura astensione da reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché consisteva nella mera reiterazione di doglianze già respinte in appello; il secondo motivo era parimenti riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese, essendo il fatto incompatibile con i parametri della lieve entità; il terzo motivo era manifestamente infondato perché la determinazione della pena, il giudizio di comparazione tra circostanze e il diniego della sospensione condizionale appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua e non illogica. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice della rapina, oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello e non rivisitabile in cassazione tramite mera riproposizione delle censure di merito
richiamato come criterio di legalità e discrezionalità nella determinazione della pena da parte del giudice di merito
richiamato come parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione delle circostanze del caso concreto
Corte costituzionale n. 86 del 2024
invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di riconoscimento della rapina di lieve entità, ma ritenuta non decisiva nel caso concreto
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e specificamente disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- Il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della rapina di lieve entità richiede una valutazione delle modalità concrete del fatto: se esse risultano incompatibili con i parametri della lieve entità, la decisione di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La determinazione della pena, inclusi pena base, aumenti o diminuzioni per circostanze e giudizio di comparazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi idonei a formulare una prognosi sfavorevole circa la futura astensione dal reato.
- Quando la motivazione del giudice di merito dà conto in modo sufficiente delle fonti di prova e dei criteri di commisurazione della pena, le contestazioni che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio o valutativo sono inammissibili in cassazione.
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