Cassazione Penale, Ordinanza n. 20402/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In fase predibattimentale il Tribunale di Catania ha prosciolto due imputati dal reato di furto di energia elettrica, previa esclusione dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio. Avverso tale decisione il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo un errore di diritto nella valutazione della circostanza aggravante, cioè nella ritenuta insussistenza della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio. La Corte di cassazione non esamina il merito della doglianza, perché rileva d'ufficio che il mezzo di impugnazione non era il ricorso per cassazione ma l'appello contro la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere.
La decisione
La Corte qualifica l'impugnazione come appello, facendo applicazione del potere officioso ex art. 568, comma 5, c.p.p., e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. Non affronta nel merito la censura sull'aggravante, ritenendo che la sentenza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. sia impugnabile con appello secondo il regime speciale dell'art. 554-quater c.p.p., e non con ricorso immediato per cassazione né con ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p.
Norme richiamate
indica la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale.
disegna un regime impugnatorio speciale e chiuso per la sentenza predibattimentale, che prevede l'appello come mezzo ordinario e il ricorso per cassazione solo nei casi espressamente previsti.
il ricorso per saltum non è ammesso contro la sentenza predibattimentale, perché il ricorso diretto per cassazione è riservato alle sentenze che definiscono nel merito il primo grado o ad altre ipotesi tipiche previste dalla legge.
consente al giudice di qualificare d'ufficio l'impugnazione secondo il mezzo correttamente previsto dalla legge, senza indagare la reale volontà della parte impugnante.
richiamato in via analogica per la struttura e i caratteri della sentenza di non luogo a procedere, ai fini dell'esclusione del ricorso per saltum.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale è soggetta a un regime impugnatorio speciale che privilegia l'appello e non il ricorso immediato per cassazione.
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza predibattimentale non può essere proposto per saltum, poiché tale strumento è riservato alle sentenze che definiscono nel merito il primo grado di giudizio o ad altre decisioni espressamente previste dalla legge.
- Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo non consentito, il giudice può riqualificarla d'ufficio nel mezzo corretto ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., senza dover accertare la volontà effettiva dell'impugnante.
- Il regime impugnatorio della sentenza predibattimentale è di natura chiusa e speciale: in caso di mancata conferma della decisione, il giudice di appello deve disporre gli esiti previsti dalla disciplina specifica, esiti non compatibili con la struttura del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
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