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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02598/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che confermava la condanna a due mesi di arresto per la violazione degli obblighi derivanti da una misura di prevenzione. Il ricorso conteneva un'unica doglianza, sostanzialmente volta a ottenere un riesame nel merito della vicenda e del giudizio di colpevolezza, sostenendo in modo implicito una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e ha valorizzato sia gli esiti delle verifiche immediate sia l'ammissione dell'interessato circa la violazione contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso mirava a un riesame del merito già compiutamente valutato dal giudice di appello secondo logica e risultanze probatorie. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna già pronunciata in appello a due mesi di arresto per la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione è stata ritenuta sussistente sulla base delle verifiche immediate e dell'ammissione dell'interessato; la condanna di merito è stata confermata e non è stata scalfita in cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera richiesta di un nuovo apprezzamento del merito e del materiale probatorio già valutato in modo логico dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella sorretta da un compendio probatorio ritenuto oggettivamente incompatibile con l'ipotesi alternativa prospettata.
  • L'ammissione dell'imputato, se coerente con gli esiti investigativi immediati, può rafforzare in modo decisivo il giudizio di responsabilità e rendere priva di consistenza la doglianza difensiva in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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