Cassazione Penale, Ordinanza n. 24925/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda una condanna per ricettazione e si fonda su un unico motivo: si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato una testimonianza de relato senza escutere la fonte diretta, identificata nel direttore dell’ufficio postale di Marigliano, da cui il testimone di polizia giudiziaria avrebbe appreso elementi sull’identificazione del soggetto che aveva posto all’incasso un assegno di provenienza delittuosa. La difesa lamenta, in sostanza, l’omessa assunzione della prova diretta e l’inutilizzabilità della deposizione indiretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza perché, in tema di testimonianza de relato, spetta alla parte interessata chiedere l’esame del teste diretto quando il giudice non lo disponga d’ufficio; la mancata richiesta equivale a rinuncia all’escussione. Nel caso concreto non risultava che la difesa avesse chiesto l’audizione della fonte diretta. È stato inoltre ribadito che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ex art. 195, comma 4, c.p.p. non opera quando la deposizione non sostituisce quella del teste primario, ma serve solo a illustrare lo sviluppo delle indagini e la coerenza degli elementi acquisiti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La citazione del teste diretto è subordinata a richiesta di parte; se tale richiesta non viene formulata, la parte rinuncia all’escussione. Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria non opera quando la deposizione ha funzione solo illustrativa dell’attività di indagine e non surrogatoria della testimonianza primaria.
Massime di principio
- In tema di testimonianza de relato, la parte che intenda contestarne l’utilizzabilità deve attivarsi chiedendo l’esame della fonte diretta, quando il giudice non provveda d’ufficio; l’omessa richiesta integra rinuncia all’escussione e preclude la doglianza in cassazione.
- Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non si applica quando la loro deposizione non sostituisce la prova del teste primario, ma si limita a descrivere l’iter investigativo e la complessiva coerenza del materiale probatorio.
- Una censura sulla mancata acquisizione della prova diretta non può essere proposta in sede di legittimità se la parte non ha previamente assolto l’onere processuale di richiederne l’assunzione nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
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