Cassazione Penale, Sentenza n. 39139/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del G.i.p. del 18/11/2023 che ha convalidato il suo arresto in flagranza per detenzione in concorso di 2,173 kg di cocaina e ha applicato la custodia cautelare in carcere, lamentando la violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. (lett. c)) con riferimento all'art. 6 CEDU per l'omessa traduzione dell'ordinanza di convalida dell'arresto nella lingua albanese.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse avuto piena conoscenza delle accuse: il verbale di perquisizione e sequestro era stato tradotto oralmente in albanese immediatamente; l'informativa ai fini della conoscenza del procedimento e le informazioni sul diritto di difesa erano state tradotte per iscritto e consegnate in copia, e il ricorrente aveva sottoscritto i documenti. Inoltre il ricorrente aveva partecipato all'udienza di convalida assistito da interprete e aveva interloquito con il difensore. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 143 non impone la traduzione scritta dell'ordinanza di convalida di arresto quando l'imputato ha già avuto conoscenza degli elementi di accusa e ha partecipato all'udienza con interprete (richiamata giurisprudenza Darbo e altri precedenti). Il ricorrente non aveva chiesto la traduzione dell'ordinanza al giudice né allegato una lesione delle prerogative difensive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, con rimando agli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
comma 1: diritto all'interprete e alla traduzione gratuita degli atti fondamentali; comma 3: possibilità di disporre traduzione di altri atti su richiesta motivata
La Corte interpreta l'art. 143 nel senso che il diritto all'interprete e alla traduzione riguarda gli atti fondamentali per la conoscenza dell'accusa; non impone automaticamente la traduzione scritta dell'ordinanza di convalida di arresto quando l'imputato ha già avuto conoscenza delle accuse e ha partecipato all'udienza con interprete. Altri atti possono essere tradotti su richiesta del difensore ai sensi del comma 3.
lett. c) (richiamata nell'impugnazione); lett. e) citata nella giurisprudenza informativa
L'art. 178 disciplina le nullità processuali. La Corte segnala che l'orientamento delle Sezioni Unite (informativa) ha ritenuto la mancata traduzione di certe ordinanze cautelari causa di nullità, ma la Corte d'appello ritiene quella decisione non applicabile al caso di convalida di arresto assistito da interprete e con preventiva conoscenza degli atti.
art. 6 CEDU
garanzia del giusto processo e del diritto a un equo processo
Richiamato dal ricorrente come parametro sovranazionale; la Corte valuta la compatibilità con le garanzie di conoscenza dell'accusa e conclude che, alla luce delle concrete modalità di informazione e assistenza linguistica prestate, non sussiste la violazione invocata.
d.lgs. n. 32/2014 e direttiva 2010/64/UE
attuazione della direttiva UE sull'assistenza linguistica nei procedimenti penali
La Corte riconosce l'attuazione normativa dell'obbligo di assistenza linguistica, ma aderisce all'orientamento giurisprudenziale che non richiede automaticamente la traduzione scritta di ogni provvedimento se l'imputato ha già potuto conoscere le accuse e partecipare all'atto con interprete.
onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità
Applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti di cancelleria successivi
Richiamato per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla decisione.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata nella motivazione relativa alle spese e alla determinazione equitativa della somma dovuta
Usata per giustificare la misura equitativa dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende e per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 6623 del 16/12/2015, Darbo; Sez.5, n.22065/2020 Bhiari; Sez.2 n.22465/2022 Lucky)
precedenti che hanno escluso l'obbligo di traduzione scritta dell'ordinanza cautelare quando l'imputato ha già avuto conoscenza dell'accusa e partecipato con interprete
Richiamata come orientamento consolidato che motiva la decisione di inammissibilità nel caso concreto.
Massime di principio
- La traduzione scritta di un provvedimento non è sempre obbligatoria: se lo straniero ha ricevuto oralmente e/o per iscritto le informazioni essenziali sulle accuse e ha partecipato all'udienza con interprete, la mancata traduzione scritta della convalida d'arresto di per sé non determina nullità.
- L'art. 143 cod. proc. pen. garantisce interprete e traduzione per gli atti fondamentali, ma la traduzione di "altri atti" può essere disposta dal giudice su richiesta motivata del difensore (comma 3); è importante richiederla tempestivamente se si ritiene necessaria.
- Per impugnare efficacemente per omissione di traduzione è utile dimostrare la pregiudiziale mancanza di conoscenza degli elementi di accusa o l'impossibilità concreta di esercitare i rimedi (ad es. impedimento a proporre ricorso nei termini), altrimenti il vizio può essere ritenuto inessenziale.
- Quando possibile, documentare e far verbalizzare in modo chiaro la mancata comprensione della lingua e chiedere formalmente l'ordine di traduzione salva l'eventuale tutela impugnatoria; la mancata richiesta può indebolire la censura.
- In presenza di atti cautelari, distinguere tra l'ordinanza di convalida dell'arresto e l'ordinanza che dispone una misura cautelare personale: la giurisprudenza tende a considerare più rilevante l'obbligo di traduzione per le ordinanze che dispongono misure cautelari personali rispetto alla semplice convalida di arresto quando non sussiste pregiudizio informativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →