Sentenza del 23/11/2020 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Istanza di autotutela -Silenzio rifiuto - Impugnabilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il "silenzio-rifiuto" opposto dall'Agenzia delle Entrate alla sua istanza di autotutela, con cui chiedeva l'annullamento di due cartelle di pagamento (di cui era venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo del 17.10.2017). Nell'appello ha riproposto le eccezioni di decadenza del potere di riscossione e di prescrizione dei crediti, sostenendo che la sentenza di primo grado aveva errato nell'accogliere la tesi dell'Amministrazione circa l'inimpugnabilità del silenzio sull'istanza di autotutela e chiedendo l'annullamento integrale della pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello confermando l'inammissibilità del ricorso perché proposto contro atto non impugnabile: il silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta di autotutela è ritenuto un mero contegno omissivo (silenzio 'sic et simpliciter') e non un 'silenzio-rifiuto' qualificato impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Il Collegio ha inoltre osservato che il contribuente aveva avuto conoscenza delle cartelle tramite estratto di ruolo anteriore alla istanza e non aveva impugnato quell'atto idoneo e impugnabile. Per questi motivi il giudice non ha potuto esaminare le questioni di merito (decadenza, prescrizione). Appellante condannato alle spese del grado; liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
L'art. 19 elenca tassativamente gli atti impugnabili in materia tributaria; il comma 1 lett. g) prevede espressamente l'impugnabilità del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso, ma non estende tale impugnabilità al silenzio sull'istanza di autotutela, che quindi non è autonomamente impugnabile come silenzio-rifiuto.
art. 2-quater d.l. 30.9.1994, n. 564 (introdotto dalla legge di conversione 30.11.1994, n. 656)
Norma citata in relazione alla disciplina dell'istanza di autotutela che il contribuente ha presentato; serve a inquadrare l'istituto ma non qualifica il silenzio dell'Amministrazione come silenzio-rifiuto impugnabile.
D.M. 11.2.1997, n. 35
Regolamento richiamato in relazione all'istanza di autotutela; non attribuisce all'inerzia amministrativa la qualifica di atto impugnabile come silenzio-rifiuto.
art. 276 c.p.c. (ultimo comma) e art. 118, ultimo comma, disp. att. c.p.c.
Norme processuali richiamate per la formazione della motivazione e per l'applicazione delle regole del codice di procedura civile al processo tributario (motivazione redatta dal presidente per impedimento del relatore; criteri di decisione su questioni preliminari).
Art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992
Richiamo generale che rende applicabili al processo tributario le disposizioni del codice di procedura civile nei limiti della compatibilità con la disciplina tributaria.
Massime di principio
- Il silenzio dell'amministrazione su una istanza di autotutela è, di regola, un mero comportamento omissivo e non costituisce un 'silenzio-rifiuto' impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, salvo che una norma speciale lo qualifichi espressamente.
- Per ottenere tutela giurisdizionale il contribuente deve, in genere, impugnare l'atto amministrativo concreto che esplica la pretesa impositiva (es. estratto di ruolo, cartella di pagamento) e non il solo silenzio sulla richiesta di autotutela.
- La giurisprudenza ammette l'impugnazione di atti atipici quando contengano una 'ben individuata pretesa tributaria' con ragioni fattuali e giuridiche esplicitate; un silenzio meramente omissivo non soddisfa questa condizione.
- Se si vuol contestare la legittimità di un provvedimento o di una riscossione è prudente impugnare tempestivamente l'atto produttivo di effetti (estratto di ruolo, cartella) e non limitarsi all'istanza di autotutela, per non perdere la possibilità di controllo giurisdizionale.
- In presenza di inerzia amministrativa, prima di proporre ricorso tributario, verificare se esistono rimedi alternativi o norme che configurino esplicitamente il silenzio come silenzio-rifiuto; conservare e documentare le date di conoscenza degli atti (estratti, notifiche) per valutare termini di impugnazione o decadenze.
- Quando il giudice ritiene preliminarmente che manchi l'oggetto del giudizio (atto impugnabile), le questioni di merito restano assorbite e non vengono esaminate: perciò è essenziale fondare il ricorso su un atto giuridicamente riconosciuto come impugnabile.
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