Sentenza del 23/11/2020 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Biella
Ai fini della determinazione dell'imponibile dell'imposta di successione i debiti del defunto debbono risultare da atto scritto di data certa, anteriore all'apertura della successione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava che alcuni debiti del defunto fossero esclusi dall'imponibile perché non risultanti da atto scritto con data certa anteriore all'apertura della successione, ai sensi del primo comma dell'art. 21 del D.lgs. 346/1990. Sosteneva che la 'data certa' si era concretizzata solo al momento dell'apertura della successione (alla morte del de cuius) e non anteriormente. Inoltre si rilevava che alla morte del de cuius i reciproci crediti e debiti si erano estinti per confusione, rendendo inapplicabile la deduzione dei debiti.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che i debiti dedotti non risultavano da atto scritto con data certa anteriore all'apertura della successione e che la data certa acquisita solo al momento della morte non soddisfa il requisito normativo. Inoltre è stato considerato che i reciproci crediti e debiti tra il de cuius e altri si sono estinti per confusione con la morte, per cui tali posizioni non possono essere computate in diminuzione dell'imponibile. Il ricorso è stato pertanto respinto e l'Amministrazione ha avuto ragione.
Norme richiamate
art. 21 D.lgs. 346/1990
La norma è interpretata nel senso che, ai fini della determinazione dell'imponibile dell'imposta di successione, i debiti del defunto devono risultare da un atto scritto con data certa anteriore all'apertura della successione. Documenti la cui 'data certa' si perfeziona solo dopo la morte non sono idonei. Inoltre, si è considerato che la confusione per effetto della morte estingue i reciproci crediti e debiti tra le parti interessate.
Massime di principio
- Per dedurre un debito dal valore della massa ereditaria è necessario che il titolo provante il debito sia un atto scritto con data certa anteriore all'apertura della successione; documenti datati o attestati solo dopo la morte non soddisfano il requisito.
- I debiti riconducibili a rapporti reciproci tra il de cuius e gli eredi/interessati possono estinguersi per confusione alla morte: tali posizioni interne alla stessa persona giuridica o tra soggetti che si identificano non sono normalmente deducibili.
- L'onere della prova sulla sussistenza e sulla regolarità formale del debito grava sul contribuente; è opportuno conservare e, se possibile, formalizzare atti inter vivos (contratti, riconoscimenti di debito, atti notarili o registrazioni) con data certa anteriore alla morte.
- Per prestiti o debiti verso terzi è utile documentazione ufficiale (es. cambiali, contratti, estratti conto bancari, atti notarili) che attestino l'esistenza e la data certa anteriore al decesso.
- In caso di rapporti debitori-creditori con futuri eredi, è preferibile evitare che la prova del debito dipenda da fatti o riconoscimenti verificatisi solo dopo la morte del de cuius; meglio formalizzare il rapporto durante la vita del debitore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 114 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 149 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 887 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 1299 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →