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Sentenza

Sentenza del 23/11/2020 n. 1299 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - "autodichiarazione" del contribuente - valenza probatoria a proprio favore - non è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'A.U.S.L. ha chiesto il rimborso parziale dell'IRAP 2002 (euro 192.052) sostenendo di non avere dedotto nella dichiarazione le spese relative al personale disabile (quota riserva e inabilità accertata). Per comprovare la situazione ha prodotto un "prospetto informativo" trasmesso al Centro per l\'Impiego e una autodichiarazione con l'elenco dei dipendenti disabili. L'Ufficio ha contestato la tempestività parziale dell'istanza e, soprattutto, la mancanza di documentazione ufficiale che dimostrasse l'effettiva condizione di disabilità accertata, ritenendo non probatoria il prospetto e l'autodichiarazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'A.U.S.L. dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la pronuncia favorevole precedente con riferimento all\'inefficacia probatoria dell\'autodichiarazione in materia tributaria. La CTR ha valutato che, esclusa qualsiasi efficacia probatoria dell'autodichiarazione ai sensi di art. 7, co. 4, d.lgs. 546/1992 e della giurisprudenza della Cassazione, la ricorrente non ha fornito altri documenti idonei a provare l'esistenza degli accertamenti di disabilità richiesti dagli organi competenti; pertanto l'appello è rigettato. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 7, comma 4

    Esclude efficacia probatoria o indiziaria delle autodichiarazioni del contribuente nel processo tributario; l'ammissione di tali atti equivarrebbe a introdurre mezzi di prova vietati (giuramento, testimonianza) e mezzi formati al di fuori del processo.

  • D.P.R. 602/1973, art. 38

    Regola il rimborso di versamenti diretti e i termini per la proposizione delle istanze di rimborso; la questione della tempestività delle istanze è rilevante e va valutata in relazione alle date di versamento/termine previsto.

  • Legge 68/1999, art. 9, comma 6

    Prevede l'obbligo di invio di prospetti informativi al Centro per l'Impiego con l'elenco dei lavoratori disabili; tuttavia il prospetto trasmesso dal datore di lavoro non acquisisce automaticamente la qualifica di atto amministrativo formato ex officio con presunzione di legittimità ai fini probatori nel contenzioso tributario.

  • Legge 446/1997, art. 11, lett. a) e legge 388/2000, art. 16, co.1, lett. b)

    Norme che individuano, nelle condizioni previste, la deducibilità/agevolazione IRAP per spese relative al personale disabile; il diritto al beneficio sussiste in linea di principio ma richiede prova degli elementi costitutivi (accertamento dell'inabilità, inserimento nella quota di riserva, ecc.).

Massime di principio

  • In sede di processo tributario le autodichiarazioni del contribuente non hanno valore probatorio: non possono sostituire certificazioni o atti formali rilasciati dagli organi competenti.
  • Per ottenere rimborsi o deduzioni basati su condizioni soggettive (es. disabilità), il contribuente deve produrre documentazione ufficiale e certificata (provvedimenti di accertamento, certificati medico-legali, atti amministrativi) che attestino la sussistenza dei requisiti.
  • I prospetti inviati ad altri enti (es. prospetto disabili al Centro per l'Impiego) non assumono automaticamente valore di atto pubblico o di atto amministrativo con presunzione di legittimità nel processo tributario: occorre documentare l'origine, la forma e l'autorevolezza dell'atto o ottenere attestazioni dall'ente ricevente.
  • L'onere della prova, in materia di rimborsi fiscali e deduzioni, grava sul contribuente: in assenza di prove idonee la pretesa viene respinta anche se, in astratto, il beneficio sarebbe spettante.
  • Verificare sempre i termini di decadenza per l'istanza di rimborso (art. 38 DPR 602/73) e, se necessario, documentare con precisione le date di versamento e di presentazione delle istanze per evitare eccezioni di tardività.
  • Se la documentazione probatoria è incerta o è stata inviata ad altri soggetti, procurare certificazioni di ricezione, estratti ufficiali, o richieste formali di attestazione all'ente destinatario prima di proporre ricorso.

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