Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Un condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata con sentenza del Tribunale di Firenze del 4 marzo 2024, ha chiesto la concessione della liberazione anticipata. Con ordinanza del 23 aprile 2026, il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha declinato la competenza, sostenendo che la misura è gestita dal giudice che l’ha applicata e che tale gestione renderebbe incoerente attribuire a un diverso giudice la decisione sul beneficio; ha inoltre escluso che l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 e le modifiche legislative del 2024 conducessero a una diversa conclusione. Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha a sua volta negato la competenza e ha sollevato conflitto. La Corte di cassazione ha dovuto stabilire se l’istanza di liberazione anticipata relativa al lavoro di pubblica utilità sostitutivo debba essere decisa dal Magistrato di sorveglianza o dal giudice dell’esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, poiché il rifiuto di entrambi i giudici di decidere aveva determinato una stasi procedimentale. Nel merito ha dichiarato competente il Magistrato di sorveglianza di Firenze e ha disposto l’immediata trasmissione degli atti. Ha ribadito che la liberazione anticipata è applicabile alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 richiama l’art. 47, comma 12-bis, dell’ordinamento penitenziario e non sussistono incompatibilità logico-sistematiche. Quanto alla competenza, l’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario attribuisce in via generale ed esclusiva al Magistrato di sorveglianza la decisione sull’istanza, senza distinguere in base alla misura o alla categoria del condannato; tale disciplina non è derogata dalla riserva di compatibilità dell’art. 76. La Corte ha inoltre rilevato che il Magistrato di sorveglianza dispone degli strumenti istruttori necessari e che le sue valutazioni non interferiscono con quelle del giudice che sovrintende all’esecuzione della pena sostitutiva. Non è stata decisa la fondatezza dell’istanza individuale di liberazione anticipata.

Norme richiamate

  • art. 76 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Sul piano testuale, l’art. 76 legge 689/81, come novellato dal d.lgs. 150/22, prevede espressamente che alle pene sostitutive disciplinate dai due testi normativi si applichino, «in quanto compatibili», una serie di disposizioni di ordinamento penitenziario, tra cui l’art. 47 comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975, che è esattamente la norma, interpolata dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277, che ebbe ad introdurre la possibilità di accordare la liberazione anticipata ai soggetti ammessi alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, troncando così il necessario collegamento, sin allora esistente, tra l’istituto in esame e l’espiazione della pena in forma detentiva.

    Il richiamo dell’art. 47, comma 12-bis, dell’ordinamento penitenziario consente di applicare la liberazione anticipata alle pene sostitutive, incluso il lavoro di pubblica utilità; la riserva di compatibilità non esclude tale applicazione.

  • art. 47, comma 12-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il richiamo normativo all’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975, operato dall’art. 76 della legge n. 689 del 1981, assume senso e valore, a proposito delle pene sostitutive di nuovo conio, proprio se rapportato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, avendo le pene sostitutive ulteriori – passibili di considerazione ai fini della liberazione anticipata (ossia la detenzione domiciliare sostitutiva e la semilibertà sostitutiva) – natura detentiva, sicché nessuno avrebbe potuto mettere in discussione l’applicabilità, riguardo ad esse, dell’istituto in esame, mentre il legislatore, se solo per esse avesse voluto (pleonasticamente) evocarlo, avrebbe fatto immediato e diretto riferimento all’art. 54 della legge n. 354 del 1975.

    La funzione del richiamo è di estendere la liberazione anticipata anche al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, misura non detentiva; per le pene sostitutive detentive l’applicabilità del beneficio sarebbe già stata pacifica.

  • art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    L’art. 69-bis, cit., prevede dunque tuttora, espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», mentre i commi antecedenti regolano modalità e tempi della decisione (recentemente incisi, peraltro, da Corte cost., n. 201 del 2025), sempre intestando la competenza, in via esclusiva, a tale organo giudiziario.

    La competenza a decidere sulla concessione o sul diniego della liberazione anticipata appartiene in via esclusiva al Magistrato di sorveglianza, anche quando il beneficio è richiesto da chi espia una pena sostitutiva.

  • art. 47, comma 12-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il magistrato di sorveglianza può efficacemente interloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine e può svolgere, anche d’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della misura, nonché per giudicare della condotta serbata dal condannato, del suo «concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi della sua personalità» (che sono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio).

    La concessione del beneficio richiede la valutazione della condotta del condannato, del concreto recupero sociale e del positivo evolversi della sua personalità; il Magistrato di sorveglianza può acquisire d’ufficio gli elementi necessari a tale verifica.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: il richiamo dell’art. 47, comma 12-bis, dell’ordinamento penitenziario contenuto nell’art. 76 della legge n. 689 del 1981 e la funzione rieducativa della misura non determinano incompatibilità.
  • La competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata relativa a una pena sostitutiva spetta al Magistrato di sorveglianza, poiché l’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario disciplina in via generale la procedura e non distingue in base alla misura eseguita o al giudice che ne cura l’esecuzione.
  • La riserva di compatibilità dell’art. 76 della legge n. 689 del 1981 riguarda le disposizioni dell’ordinamento penitenziario da esso richiamate e non consente di disapplicare l’art. 69-bis; inoltre, l’attribuzione della decisione al Magistrato di sorveglianza non è incompatibile con la gestione della pena sostitutiva affidata a un diverso giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.