Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41335/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti e comunque generici. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d'appello, relativa a resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi. Nel ricorso ha sostanzialmente contestato il trattamento sanzionatorio e la valutazione della recidiva, lamentando che le attenuanti generiche e il bilanciamento ex art. 69 c.p. sarebbero stati mal governati; ha inoltre censurato la congruità della pena e la qualificazione della recidiva. La Corte rileva però che tali doglianze erano state proposte in modo generico, con mero richiamo a principi di diritto, e che la motivazione sul punto risultava comunque adeguata, anche per la personalità negativa dell'imputato e i precedenti specifici e recenti.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    Richiamato per il bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva, ritenuto correttamente effettuato in termini di equivalenza.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formulare censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sulla recidiva, senza specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva è censurabile solo se la motivazione di merito risulta carente o illogica; in caso contrario, la valutazione del giudice di merito resiste in cassazione.
  • La congruità della pena può essere motivata anche per relationem o mediante il complessivo tenore della decisione, specie quando la pena è prossima al minimo edittale e gli aumenti per continuazione sono contenuti.
  • La recidiva può essere ritenuta non semplice quando i precedenti, specie se recenti e specifici, evidenziano una accentuata e progressiva pericolosità sociale rispetto ai reati oggetto di giudizio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioniDetenzione di armi
RamiParte generaleStupefacentiReati contro la PAReati contro la fede pubblica
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.