Cassazione Penale, Sentenza n. 20889/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della rinnovazione della misura cautelare in carcere (art. 309, comma 10, c.p.p.) per violazione di legge: il ricorrente contestava che il Tribunale di Bari avesse confermato la custodia cautelare richiamando le stesse esigenze già indicate nell'ordinanza originaria, senza motivare l'esistenza di "eccezionali esigenze cautelari" o di elementi nuovi/sopravvenuti che giustificassero il ripristino della misura divenuta inefficace per vizi di procedura
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata dell'art. 309, comma 10, c.p.p.: la rinnovazione della misura, pur richiedendo "eccezionali esigenze cautelari", non esige necessariamente elementi nuovi rispetto a quelli che avevano fondato la misura originaria; è sufficiente che la motivazione del giudice dimostri, con percorso logico e coerente, che il pericolo di recidiva o la pericolosità raggiungono un grado tale da giustificare la conferma della custodia (quasi la «certezza» che l'indagato continui nella commissione di reati della stessa specie). Nel caso di specie il Tribunale ha motivato adeguatamente la sussistenza di tale pericolo, richiamando il carattere abituale e violento della condotta del Moschetta. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. (comma 10)
La norma dispone la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva per ritardi procedurali ma autorizza la rinnovazione della misura solo se esistono "eccezionali esigenze cautelari". La Corte interpreta queste esigenze come non richiedenti necessariamente nuovi elementi rispetto alla misura originaria, bensì un grado di pericolosità superiore rispetto alle ordinarie esigenze cautelari, tale da avvicinarsi alla certezza di prosecuzione della condotta criminosa
art. 309 cod. proc. pen. (comma 5)
Richiamato come limite procedurale la cui violazione può determinare la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva (mancata trasmissione o deposito nei termini). La rinnovazione è ammessa solo in presenza delle eccezionali esigenze di cui al comma 10
Norma che regola le ordinarie esigenze cautelari; la Corte distingue le "eccezionali esigenze cautelari" richieste per la rinnovazione dall'ordinario requisito di concretezza e attualità previsto dall'art. 274, richiedendo invece un grado di pericolo più elevato
legge 16 aprile 2015, n. 47 (art. 11, comma 5)
Modifica normativa che ha inciso sull'art. 309 c.p.p.; richiamata per il contesto normativo della perdita di efficacia delle ordinanze coercitive
Massime di principio
- La rinnovazione di una misura cautelare divenuta inefficace per vizi procedurali è possibile solo se il giudice motiva l'esistenza di "eccezionali esigenze cautelari": non è sempre necessario dimostrare elementi nuovi sopravvenuti, purché la motivazione dimostri un grado di pericolosità significativamente superiore rispetto alle ordinarie esigenze cautelari
- Le "eccezionali esigenze cautelari" si valutano in termini di intensità del pericolo (vicino alla certezza di continuazione della condotta delittuosa) e non necessariamente in termini di novità fattuale; pertanto una stabile abitudine criminale e la rilevante componente violenta della condotta possono giustificare la rinnovazione
- Il giudice che rinnov(a) la misura deve articolare un percorso motivazionale logico e privo di incongruenze che colleghi la situazione personale e la gravità/abitudine del comportamento dell'indagato al rischio concreto e attuale di reiterazione
- Il difensore che impugna deve mirare a dimostrare l'assenza di quel grado più elevato di pericolosità o ad evidenziare vizi specifici nella motivazione del giudice (contraddizioni, mancata considerazione di elementi fondamentali, valutazioni meramente ricognitive della precedente ordinanza)
- In sede di riesame e di impugnazione la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione va considerata: argomentazioni basate su una interpretazione della norma antecedente alla giurisprudenza attuale difficilmente avranno successo
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