Cassazione Penale, Ordinanza n. 17447/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero. Non è stato quindi accolto il riconoscimento della continuazione richiesto in sede esecutiva.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Bari e dallo stesso G.I.P. del Tribunale di Bari. Dal testo risulta che il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando la distanza temporale tra i fatti e differenze nel modus operandi, con riferimento al quantitativo di sostanza stupefacente, all'entità della somma di denaro sequestrata e al luogo di commissione del fatto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non si confrontava specificamente con tali argomentazioni, limitandosi a sollecitare una nuova valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
Norma invocata per ottenere in executivis il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili.
Richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione presuppone l'allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere l'unicità del disegno criminoso; non basta il mero richiamo alla contiguità temporale dei fatti o all'analogia dei titoli di reato.
- La valutazione sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, illogica o non adeguata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le reali argomentazioni del provvedimento impugnato e si limita a riproporre una diversa lettura degli stessi elementi di fatto già valutati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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