Cassazione Penale, Sentenza n. 3488/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per appropriazione indebita. Denuncia omissione nella valutazione della memoria ex art.585 co.4 c.p.p. (indeterminatezza dei capi e incongruenza delle date che inciderebbero sulla prescrizione), deduce l'assenza dell'elemento soggettivo per carenza di liquidità dell'agenzia e causa di forza maggiore, contesta la valutazione delle prove documentali (biglietti/prenotazioni, giroconti, istanza di fallimento, sfratto) e chiede la riduzione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene infondati o eccentrici i motivi: la memoria tardiva non ha rilevanza decisiva e non impedisce le difese; l'asserita mancanza di liquidità e il richiamo a provvedimenti successivi ("Cura Italia") sono irrilevanti rispetto ai fatti del 2013-2014; i motivi sollevano una rivalutazione del merito e travisamenti non provati, mentre la sentenza di merito è logicamente motivata. Si osserva anche la preclusione ai motivi di travisamento valutando la conformità delle valutazioni tra primo e secondo grado (art.606 c.p.p.). Per effetto dell'inammissibilità è esclusa la valutazione di eventuale prescrizione sopravvenuta. Il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (liquidate in euro 3.510,00), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, co. 8, D.L. n.137/2020
Regola la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto in casi eccezionali; qui è stato applicato il procedimento di trattazione previsto dal decreto.
Norma sulla memoria ex art.585 c.p.p.; il ricorrente lamenta omissione di valutazione della memoria ma la Corte ritiene le argomentazioni ivi contenute non decisive e in parte eccentriche rispetto al fatto.
art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.
Limita i motivi di cassazione per travisamento della prova; la Corte ha ritenuto preclusi i rilievi che riproducono valutazioni già effettuate in modo conforme da primo e secondo grado.
Consente la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare spese e somma alla Cassa delle Ammende.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso esclude la verifica di eventuale prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata; richiamato per precludere rilievi di prescrizione.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede di riconsiderazione integrale del merito: doglianze che solo chiedono diversa valutazione delle prove sono spesso inammissibili.
- Argomentazioni tardive o eccentriche (es. memorie che introducono criteri di consumazione o termini di prescrizione non coerenti con la fattispecie) possono essere ritenute irrilevanti e non ostare all'inammissibilità del ricorso.
- La mera affermazione di difficoltà economiche o di cause generiche di "mancanza di liquidità" non esclude l'elemento soggettivo del reato se non è dimostrata in modo concreto e pertinente rispetto alle condotte contestate.
- Se primo e secondo grado hanno valutato conformemente certi elementi probatori, il motivo per travisamento della prova è precluso salvo che emerga che un dato sia stato valutato per la prima volta solo in sede di appello.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente alle spese e alla Cassa delle Ammende; la sopravvenuta prescrizione non viene esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile.
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