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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09512/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

La controversia

La vicenda riguarda un intervento in sede di correzione di errore materiale su una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nel dispositivo dell'ordinanza n. 20403/2024, relativa al giudizio tra il ricorrente e la Prefettura, non era stata inserita la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, avvocato dichiaratosi anticipatario. È stata quindi sollecitata la correzione d'ufficio dell'omissione, evidenziando che il presupposto per la distrazione risultava già dalla dichiarazione del difensore. La Corte ha ritenuto che si trattasse di mero errore materiale omissivo e che la correzione potesse essere effettuata mediante gli strumenti degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamando anche l'art. 391-bis c.p.c. e il precedente delle Sezioni Unite n. 16037/2010.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel dispositivo della precedente ordinanza n. 20403/2024, dopo le parole "che liquida", fosse aggiunta la locuzione "con distrazione in favore dell'avvocato Stefano Ruggiero". Ha quindi mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Si tratta di una decisione limitata alla correzione del dispositivo, senza riesame del merito della controversia originaria.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È utilizzato, insieme all'art. 288 c.p.c., come base procedurale per correggere un errore materiale omissivo presente nel dispositivo di un'ordinanza di legittimità.

  • art. 288 c.p.c.

    Consente la correzione del materiale errore omissivo riscontrato nel dispositivo della precedente ordinanza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato per affermare che la correzione dell'errore materiale può essere disposta anche allo scopo previsto da tale norma.

  • Sez. U, sent. n. 16037 del 7/7/2010

    Viene richiamata come precedente di legittimità a sostegno della possibilità di correggere con le forme della correzione degli errori materiali l'omissione della distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L'omissione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando il relativo presupposto risulti già dagli atti o dalla dichiarazione difensiva, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
  • La correzione dell'errore materiale può essere utilizzata anche per integrare il dispositivo di un provvedimento di legittimità, senza incidere sul merito della decisione già resa.
  • Quando la volontà decisoria della Corte è chiaramente desumibile dal contesto e l'errore consista nella sola mancata trascrizione di una statuizione accessoria, la rettifica è consentita mediante gli artt. 287 e 288 c.p.c., in coordinamento con l'art. 391-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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