Cassazione Civile, Ordinanza n. 36947/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione delle spese di lite in un giudizio definito in appello con cessazione della materia del contendere. La Corte d'appello aveva ritenuto erronea la compensazione integrale delle spese e, applicando il criterio della soccombenza virtuale, aveva condannato l'INPS a rifondere alla parte privata le spese del primo grado, liquidandole però in euro 238,00 oltre spese forfettarie. La ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c. e seguenti e del D.M. 55/2014, sostenendo che, avuto riguardo al valore della controversia e allo scaglione tariffario applicabile, la somma liquidata fosse inferiore al minimo previsto dai parametri professionali. Nel ricorso viene indicato un valore della lite pari a euro 11.296,48 e si allega un progetto di notula dal quale risulterebbe un compenso ben più elevato; la ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza limitatamente al capo sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che, per il valore della controversia indicato e documentato, lo scaglione tariffario applicabile era quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, sicché il minimo tariffario era certamente superiore alla somma di euro 238,00 liquidata dalla Corte territoriale. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione delle spese, tenendo conto anche dell'attività svolta in secondo grado e provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le spese di lite devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza, anche virtuale, ma la liquidazione deve rispettare i parametri legali applicabili al valore della causa
il vizio denunciato è stato prospettato come violazione di legge nella liquidazione delle spese
i compensi professionali devono essere liquidati nel rispetto degli scaglioni tariffari e non possono scendere sotto il minimo risultante dal valore della controversia
Massime di principio
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, ma il giudice deve comunque applicare correttamente i parametri tariffari vigenti.
- La liquidazione delle spese di lite è censurabile per violazione di legge quando sia inferiore al minimo previsto dallo scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia.
- Ai fini della verifica della correttezza della liquidazione, rilevano il valore della causa desumibile dagli atti e lo scaglione del D.M. 55/2014 applicabile alle attività svolte nei diversi gradi di giudizio.
- Quando la liquidazione delle spese risulti illegittima, la Cassazione può cassare il capo relativo e rinviare al giudice di merito per una nuova quantificazione, anche con riferimento alle spese del giudizio di legittimità.
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