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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4527/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione alla confisca dell'autovettura. Denuncia: (1) errata applicazione del termine perentorio di 15 giorni previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.; (2) illegittimità della confisca per mancanza di valido titolo esecutivo, sostenendo che la sentenza di secondo grado non gli era stata validamente notificata e che, per le norme di diritto intertemporale sulle contumacie, la notifica era necessaria per l'irrevocabilità della sentenza.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il termine perentorio di 15 giorni previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p., richiamato dall'art. 676, comma 1, c.p.p.; il destinatario della confisca ha ricevuto la comunicazione il 26/06/2020 ma ha proposto opposizione il 14/07/2020 (diciotto giorni), oltre il termine, determinando la decadenza dall'impugnazione. La Corte ha inoltre considerato che l'eccezione sull'inesistenza del titolo esecutivo non può prevalere quando l'opposizione sia tardiva, posto che la tempestività condiziona la costituzione del rapporto processuale. Per effetto della declaratoria di inammissibilità e non ravvisata l'assenza di colpa grave ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma prevede un termine perentorio di quindici giorni per proporre opposizione avverso l'ordinanza di confisca; la Corte ha ritenuto il termine applicabile e decisivo per la decadenza dall'impugnazione.

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per disporre la confisca in fase esecutiva e richiama espressamente la procedura dell'art. 667, comma 4; la Corte ha fondato la pronuncia ablativa sulla definitività della sentenza e sulla competenza ex art. 676.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per valutare se l'inammissibilità fosse imputabile a colpa nella determinazione della causa; la Corte di legittimità ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa, determinando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'opposizione all'ordinanza di confisca disciplinata dall'art. 667, comma 4, c.p.p. è soggetta a termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione o notificazione: il mancato rispetto del termine comporta la decadenza e l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando la procedura esecutiva richiama espressamente l'art. 667, comma 4, (ex art. 676 c.p.p.), la regola del termine perentorio trova piena applicazione anche in fase esecutiva; dunque la tempestività va sempre verificata prima di esaminare questioni sostanziali sul titolo esecutivo.
  • L'eccezione di mancanza di titolo esecutivo (es. per assenza di notifica della sentenza di appello) deve essere sollevata tempestivamente e con argomentazioni concrete: una impugnazione tardiva non permette di disattendere la decadenza per riaprire il giudizio sulla esecutività.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per tardività non è escluso l'onere di pagare spese e somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che non emergano elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è essenziale annotare e documentare le date di ricezione di comunicazioni/notificazioni, proporre l'opposizione entro i termini perentori e, se si contesta la validità delle notifiche o l'irrevocabilità della sentenza, motivare e provare tale censura sin dall'origine.

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