Cassazione Penale, Sentenza n. 6619/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Stefano Grassi ha dichiarato ricusazione del presidente e del relatore del collegio della VII sezione penale della Corte di Cassazione chiamati a decidere sul suo ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 7/12/2020 che aveva confermato la sua condanna per ricettazione. Ha invocato la parzialità dei magistrati, basandosi su un presunto eccesso di rapidità nella trattazione del suo ricorso (ritenuto indice di accordi tra giudici di Appello e di Cassazione) e collegando ciò alle sue denunce penali rivolte a magistrati della Corte d'Appello di Brescia e del Tribunale di Venezia.
La decisione
La Corte ha dichiarato la dichiarazione di ricusazione inammissibile per manifesta infondatezza e genericità delle ragioni esposte. È stato ritenuto che l'istante non abbia assolto l'onere della prova previsto dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., non avendo prodotto alcun elemento a sostegno dei fatti denunciati. In conseguenza dell'inammissibilità, l'istante è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa in udienza il 3 dicembre 2021.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, codice di procedura penale
"onere della prova a carico del dichiarante" (citato nel testo della sentenza come ex art. 38, comma 3, cod. proc. pen.)
La Corte interpreta la norma come impone all'istante che dichiara la ricusazione l'onere di fornire elementi probatori concreti a sostegno delle circostanze che fondano il sospetto di parzialità; l'assenza di tali elementi comporta la manifestazione di infondatezza e l'inammissibilità della ricusazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione richiede fatti concreti e specifici: affermazioni generiche o sospetti non documentati sono manifestamente infondati e saranno respinti.
- L'onere della prova incombe sul ricorrente (dichiarante): deve produrre elementi probatori o indizi credibili che giustifichino il sospetto di parzialità.
- La mera rapidità nell'esame di un ricorso non costituisce di per sé prova di accordi o di parzialità fra giudici; è necessario dimostrare un nesso oggettivo e documentabile.
- Se la ricusazione è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza il giudice può sanzionare il dichiarante con le spese processuali e con una sanzione pecuniaria (es. cassa delle ammende).
- In casi simili è consigliabile raccogliere e depositare prove concrete (date, comunicazioni, atti, riscontri) che colleghino direttamente i comportamenti dei magistrati alla condotta contestata, evitando collegamenti esclusivamente basati su denunce pregresse o ipotesi speculative.
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