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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25490/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, emesso a seguito di verifica fiscale e processo verbale della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio aveva accertato induttivamente il reddito di una società che non aveva presentato la dichiarazione annuale, rideterminando maggiori imposte ai fini IRPEG, IRAP e IVA. Dopo un primo annullamento dell'atto in CTP, l'appello dell'Ufficio era stato accolto in CTR; in un precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva accolto solo il motivo relativo alla necessità di considerare anche le componenti negative di reddito, cassando con rinvio. In sede di rinvio la CTR aveva nuovamente rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento dell'accertamento e sostenendo, tra l'altro, che non fossero emersi concreti profili evasivi, che il maggior reddito non fosse legittimato e che la percentuale di redditività del 6% fosse priva di fondamento. Con l'unico motivo del nuovo ricorso l'Agenzia deduceva nullità della sentenza per violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non aveva rispettato il principio di diritto fissato dalla Cassazione, perché invece di rideterminare il reddito tenendo conto anche dei costi/emersioni negative, aveva riesaminato questioni già coperte dal giudicato, in particolare la legittimità del metodo induttivo e della percentuale di redditività già ritenute sufficientemente motivate e non più discutibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il rilievo di tardività del ricorso sollevato dalla contribuente, applicando il previgente termine annuale dell'art. 327 c.p.c. poiché il giudizio era stato introdotto prima della l. n. 69/2009 e il rinvio si inserisce nella prosecuzione dell'originario processo. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, rilevando che la CTR, in sede di rinvio, non si è attenuta al principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione ex art. 384, comma 2, c.p.c.: invece di limitarsi a rideterminare il reddito d'impresa considerando anche le componenti negative emerse, ha riesaminato profili già definiti e coperti da giudicato, come la legittimità dell'accertamento induttivo e della percentuale di redditività applicata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni già definite o eccedenti il thema decidendum devolutogli dal rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione è denunciabile come nullità della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Per il ricorso si applica il termine lungo previgente di un anno, poiché il giudizio era stato introdotto prima della modifica operata dalla l. n. 69/2009.

  • art. 58 l. n. 69/2009

    La riduzione del termine lungo introdotta dalla riforma non si applica al giudizio in corso, che resta regolato dalla disciplina anteriore.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della decisione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi strettamente al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione capi della decisione già coperti da giudicato interno o esterno.
  • La violazione del vincolo derivante dalla cassazione con rinvio integra nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Quando la Corte di cassazione ha già affermato la legittimità di un criterio di accertamento o di una motivazione, il giudice di rinvio non può riesaminare quel profilo, ma deve limitarsi alla concreta applicazione del principio fissato.
  • Nel caso di giudizio originariamente introdotto prima della riforma del 2009, il termine lungo per impugnare resta quello previgente, e il rinvio non dà luogo a un nuovo processo autonomo ma alla prosecuzione dell'originario giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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