Sentenza del 20/12/2018 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Immediata esecutività delle sentenze - Ricorso per ottemperanza alla sentenza CTP in punto spese di lite - Legittimità - Decisione non ancora passata in giudicato - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per ottemperanza è stato ritenuto legittimo. L'Agenzia delle Entrate deve rimborsare tempestivamente, anche in via provvisoria e prima della scadenza del termine per proporre appello, le spese di lite liquidate dalla sentenza provinciale. La garanzia prevista per il pagamento di somme superiori a 10.000 euro non si applica alle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva l'esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale nella parte relativa alla condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, nonostante la decisione non fosse ancora passata in giudicato. La questione riguardava l'immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente e l'eventuale necessità di prestare una garanzia per ottenere il pagamento di somme superiori a 10.000 euro.
Norme richiamate
Art. 69 del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015
Esecutività immediata delle sentenze favorevoli al contribuente
Le sentenze tributarie favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive anche prima del passaggio in giudicato, consentendo di chiedere l'attuazione delle statuizioni contenute nella decisione.
Art. 56 del D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015
Il giudice può subordinare il pagamento delle somme superiori a 10.000 euro alla prestazione di idonea garanzia
La possibilità di subordinare il pagamento alla prestazione di una garanzia riguarda le somme oggetto della pronuncia e non si estende alle spese di lite liquidate in favore del contribuente.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria favorevole al contribuente può essere eseguita anche prima del passaggio in giudicato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
- La condanna dell'ente pubblico al pagamento delle spese di lite è immediatamente azionabile mediante giudizio di ottemperanza, anche se la sentenza è ancora appellabile.
- La soglia di 10.000 euro e l'eventuale garanzia prevista per le somme da restituire non comportano, di regola, l'obbligo di garantire anche il pagamento delle spese processuali.
- In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'amministrazione, il contribuente può rivolgersi al giudice dell'ottemperanza per ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese.
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