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Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot.-OMISSIS-OMISSIS- con il quale il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Campania ha disposto, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, il trasferimento temporaneo del ricorrente presso la Casa di Reclusione di -OMISSIS-; - della nota del -OMISSIS- trasmessa dal Direttore della Casa Circondariale di-OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a), di contenuto ed estremi sconosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti Per l’annullamento previa sospensione a – del provvedimento prot.-OMISSIS-OMISSIS- con il quale il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale Campania ha disposto, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, il trasferimento temporaneo del ricorrente presso la Casa di Reclusione di -OMISSIS-; b – della nota del -OMISSIS- trasmessa dal Direttore della Casa Circondariale di-OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a), conosciuta in data-OMISSIS- c – della Relazione del Comandante del Reparto del -OMISSIS-; d – di tutti gli atti istruttori e, in particolare, delle Relazioni del Personale di Polizia Penitenziaria del -OMISSIS- e - di tutti gli atti istruttori e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: trasferimento temporaneo d'autorità, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, presso altra casa di reclusione, disposto per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il trasferimento disposto dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, deducendo, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 8 d.lgs. 449/1992, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento e violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento, qualificato come misura cautelare e fondato su ragioni disciplinari, fosse stato adottato senza comunicazione di avvio del procedimento e senza contraddittorio; che la motivazione fosse apparente e non adeguatamente integrata dagli atti richiamati; che il trasferimento temporaneo sine die fosse atipico e privo di base normativa; che il Provveditorato fosse incompetente, essendo la sospensione cautelare disciplinare riservata al Ministro; che il trasferimento fosse sproporzionato e adottato prima della formale contestazione degli addebiti; e che l'Amministrazione non avesse valutato misure alternative o la sede meno sacrificante. Il ricorrente ha inoltre contestato nel merito la gravità delle condotte attribuitegli, consistite nel favorire alcuni detenuti mediante la consegna di oggetti non consentiti, invocando finalità umanitarie e il divieto di trattamenti disumani e degradanti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente qualificato il provvedimento non come misura cautelare o sanzione disciplinare, ma come trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, adottato nell'esercizio del potere organizzativo e gerarchico dell'Amministrazione penitenziaria. La misura è stata ritenuta distinta e autonomamente compatibile con il procedimento disciplinare, potendo i due procedimenti procedere parallelamente e perseguire finalità diverse: organizzativa e preventiva il trasferimento, sanzionatoria il procedimento disciplinare. Il Collegio ha valorizzato gli elementi istruttori relativi alla popolazione detenuta, alla sicurezza interna dell'istituto e al personale di Polizia Penitenziaria, ritenendo attendibile e coerente la situazione di incompatibilità ambientale e giustificata l'immediata rimozione del dipendente, anche per tutelare la sicurezza dell'istituto, la continuità dei servizi e lo stesso dipendente da possibili condizionamenti o ritorsioni. Ha quindi escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché i trasferimenti d'autorità qualificabili come ordini sono strettamente connessi alle esigenze organizzative e sottratti alla disciplina generale della partecipazione procedimentale. Ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che per tali trasferimenti è sufficiente l'indicazione, anche non particolarmente dettagliata, delle ragioni di servizio o di opportunità, supportata per relationem dagli atti istruttori. Ha respinto le censure di atipicità, incompetenza e sproporzionalità, sottolineando la diversità di presupposti e finalità tra trasferimento per incompatibilità ambientale e sospensione cautelare disciplinare. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irragionevolezza o illogicità, con verifica dell'effettiva situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio; nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati. Le doglianze relative alle regole del procedimento disciplinare sono state giudicate inconferenti, perché riferite a un procedimento autonomo. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata respinta perché il trasferimento d'autorità, quale ordine connesso alle esigenze organizzative e gerarchiche dell'Amministrazione, è sottratto alla disciplina generale della partecipazione procedimentale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Per il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata; è sufficiente l'indicazione delle ragioni di servizio o di opportunità, anche mediante richiamo agli atti istruttori.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La carenza di motivazione dedotta dal ricorrente non è stata ritenuta tale da determinare la nullità del provvedimento.

  • art. 92 d.P.R. 3/1957

    La disciplina della sospensione cautelare non si applica al trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, che ha natura e finalità diverse.

  • art. 8 d.lgs. 449/1992

    Le disposizioni sulle misure cautelari disciplinari non determinano l'illegittimità del trasferimento organizzativo per incompatibilità ambientale.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Il trasferimento per incompatibilità ambientale può essere diretto a prevenire il rischio di pregiudizio all'immagine delle istituzioni e di compromissione del buon andamento dell'Amministrazione, anche prima che tali effetti si siano concretizzati.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'autorità di un appartenente alla Polizia Penitenziaria per incompatibilità ambientale costituisce misura organizzativa e preventiva, non sanzionatoria, distinta dal procedimento disciplinare e adottabile anche prima della formale contestazione degli addebiti, purché finalizzata a rimuovere un turbamento dell'ambiente di servizio o a prevenire rischi per la sicurezza e il buon andamento dell'istituto.
  • I trasferimenti d'autorità qualificabili come ordini, in quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative e gerarchiche dell'Amministrazione, possono essere adottati senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza partecipazione procedimentale dell'interessato.
  • Per un trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale è sufficiente una motivazione non particolarmente dettagliata, purché siano indicati o richiamati elementi istruttori idonei a rendere comprensibili le ragioni di servizio o di opportunità poste a fondamento della misura.
  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale non richiede l'accertamento di una responsabilità penale o disciplinare, poiché mira a neutralizzare preventivamente il rischio di compromissione della sicurezza, del buon andamento o dell'immagine dell'Amministrazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui trasferimenti d'autorità per incompatibilità ambientale è limitato alla verifica dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e dell'assenza di travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o illogicità, nonché della proporzionalità del rimedio adottato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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