Cassazione Civile, Ordinanza n. 05399/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente agiva quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da una congregazione religiosa proprietaria di un ospedale classificato, sostenendo di avere erogato, negli anni 2008-2009, numerose prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e chiedendo la condanna della Regione Lazio e della ASL al pagamento di oltre 25 milioni di euro, asseritamente non corrisposti. Le controparti contestavano la legittimazione attiva e passiva e, nel merito, la debenza dei compensi per le prestazioni rese oltre il budget annuale. Dopo il rigetto in primo e secondo grado e dopo il rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza n. 27010/2024, la società proponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.: la Corte avrebbe omesso di considerare il deposito di una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. con cui era stata sollevata eccezione di giudicato esterno, fondato su una precedente sentenza della Corte d'appello di Roma che avrebbe accertato l'inapplicabilità dei tetti di spesa agli ospedali classificati per gli anni 2007-2008. Le resistenti sostenevano che non vi fosse errore percettivo, ma solo una diversa valutazione giuridica, e che il preteso giudicato non fosse dimostrato né riferibile al medesimo rapporto giuridico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'omessa menzione della memoria non integrasse errore di fatto decisivo, perché la memoria e le deduzioni in essa contenute non erano sufficientemente specifiche nel dimostrare l'identità del rapporto giuridico tra il giudizio definito dalla precedente sentenza invocata come giudicato e quello oggetto dell'ordinanza revocanda. In particolare, il richiamo generico allo svolgimento di prestazioni per il SSN non consentiva di individuare la stessa fonte delle obbligazioni e dunque la sussistenza di un giudicato esterno idoneo a incidere sulla decisione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di fatti di causa, immediatamente rilevabile dagli atti, non riguardare valutazioni giuridiche ed essere decisivo rispetto alla decisione
richiamato per l'inammissibilità del motivo di ricorso originario sulla disciplina dei limiti di spesa
la memoria depositata in questa fase può illustrare i motivi già dedotti, ma la sua omissione è rilevante solo se l'atto contenga allegazioni decisive non considerate
richiamato in relazione alla funzione meramente illustrativa delle memorie depositate in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione richiede una falsa percezione di un dato processuale o fattuale, non una diversa valutazione giuridica o un diverso apprezzamento delle deduzioni delle parti.
- L'omesso esame di una memoria depositata in cassazione è deducibile come errore di fatto solo se il suo contenuto, e in particolare l'eventuale allegazione di un giudicato esterno, sia decisivo e immediatamente idoneo a imporre una decisione diversa.
- Per invocare utilmente un giudicato esterno occorre indicare con precisione l'identità del rapporto giuridico o della fonte del credito tra i due giudizi; il mero richiamo alla medesima tipologia di prestazioni o alla stessa questione giuridica non basta.
- La decisività dell'errore revocatorio va verificata confrontando il contenuto degli atti asseritamente trascurati con la motivazione della decisione impugnata, senza supplire alle carenze argomentative della parte.
- La funzione delle memorie ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. è essenzialmente illustrativa: non possono sanare la mancanza di una compiuta allegazione del presupposto fattuale o processuale posto a base della censura.
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