Cassazione Civile, Ordinanza n. 27541/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha citato la Regione dinanzi al Tribunale di Paola chiedendo il risarcimento dei danni e comunque la condanna al pagamento dell'importo residuo di un finanziamento concesso con decreto emanato in base alla legge regionale n. 179/1992. Secondo il Comune, la Regione non aveva proceduto alla liquidazione ed erogazione delle somme residue dovute. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. Il Comune ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione. La Corte ha esaminato il petitum sostanziale e la causa petendi, rilevando che la pretesa era fondata sull'inadempimento della Regione rispetto all'obbligo di erogare somme già riconosciute dal decreto di finanziamento, senza coinvolgere alcun esercizio discrezionale di natura provvedimentale né un accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto l'inadempimento dell'obbligo di pagamento di somme già riconosciute con il decreto di finanziamento e non investisse l'esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione; inoltre, ha escluso la presenza di un accordo integrativo o sostitutivo idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa. Le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Paola anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104/2010
La disposizione sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si applica quando la lite riguarda solo l'inadempimento dell'obbligo di erogare somme discendenti da un decreto di finanziamento, senza accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento e senza esercizio di discrezionalità amministrativa.
legge regionale n. 179/1992
Costituisce la base normativa del decreto di concessione del finanziamento dal quale derivano le somme residue richieste in giudizio.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da individuarsi soprattutto in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, non solo in base alla formula della domanda.
- Quando la domanda mira a far valere l'inadempimento di una pubblica amministrazione all'obbligo di erogare somme già riconosciute da un provvedimento di concessione, senza che sia in discussione l'esercizio di poteri discrezionali sull'an, quid o quomodo dell'erogazione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. richiede che la lite involga accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo oppure profili riconducibili all'esercizio di poteri pubblicistici; in loro assenza, resta fermo il giudice ordinario.
- La qualificazione della pretesa come risarcitoria o di condanna al pagamento non è decisiva in sé: ciò che rileva è se il fatto costitutivo della domanda sia un mero inadempimento dell'obbligazione di pagamento o, invece, una contestazione dell'azione autoritativa dell'amministrazione.
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