Cassazione Penale, Ordinanza n. 29775/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 9 aprile 2024. Dall'ordinanza non emergono i motivi di merito dell'impugnazione, perché la Corte si è pronunciata esclusivamente sulla ritualità del ricorso: ha rilevato che l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. In applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 agli artt. 613 e 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso, quando derivante da una causa rilevabile immediatamente, va dichiarata con procedura de plano.
A seguito della riforma del 2017, l'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato.
Ha modificato, con efficacia dal 3 agosto 2017, la disciplina della sottoscrizione degli atti di ricorso per cassazione e della declaratoria di inammissibilità.
Prima della riforma era ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione; tale facoltà è stata poi esclusa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore cassazionista iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea a evitare l'inammissibilità.
- La violazione del requisito di sottoscrizione dell'atto di ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile immediatamente e dichiarabile de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di regola, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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