Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento • della Richiesta di Offerta (RDO) / Lettera di invito relativa alla “Gara Stogit Adriatica SN_2025_11_101386 (Tender_11284)” - C.I.G. B932885A5E, pubblicata in data 03.12.2025, avente ad oggetto “Servizi di well intervention”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; • dell'Allegato 3 - “Annex Tecnico” (scoring model e requisiti minimi), con particolare riferimento ai criteri di valutazione tecnica di seguito indicati; • della “Specifica Tecnica - Servizi di Well Intervention” rev.0 (Settembre 2025) e delle “Condizioni Tecniche - Contratto Servizi di Well Intervention”, nella parte in cui risultino richiamate o integrate dalla lex specialis; • di eventuali chiarimenti, Q&A, risposte e/o rettifiche che dovessero intervenire medio tempore, nella parte in cui confermino o aggravino i profili di illegittimità dedotti;

Giustizia amministrativa202600070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: RDO/lettera di invito e atti della lex specialis relativi alla gara per servizi di well intervention, successivamente revocata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato la RDO/lettera di invito e gli atti della lex specialis della procedura, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento all'Annex tecnico, allo scoring model, ai requisiti minimi e alle specifiche e condizioni tecniche del servizio. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha adottato un provvedimento di revoca della procedura. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ovvero la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese. Le resistenti hanno insistito per l'inammissibilità del ricorso, limitatamente alla regolazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca della procedura, avente efficacia ex nunc, non ha eliminato retroattivamente l'oggetto originario della controversia né ha comportato il riconoscimento dell'illegittimità degli atti impugnati; tuttavia ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione, poiché, a seguito del ritiro della gara, non era più conseguibile il bene della vita perseguito mediante l'annullamento degli atti di gara. Il Collegio non ha accolto la richiesta di cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate: la stazione appaltante non ha riconosciuto l'illegittimità dell'atto e ha prospettato profili di inammissibilità, ma ha revocato tempestivamente la gara poco dopo la sua indizione, evitando ulteriori costi alle imprese e alla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta revoca della procedura ha eliminato l'interesse concreto della ricorrente alla decisione, poiché non consentiva più di conseguire il bene della vita perseguito con l'impugnazione.

  • art. 60 c.p.a.

    decisione con sentenza in forma semplificata

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.

Massime di principio

  • La revoca di una procedura di gara, con efficacia ex nunc, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro gli atti di gara quando il ritiro rende non più conseguibile il bene della vita perseguito dal ricorrente.
  • La revoca della gara non comporta di per sé il riconoscimento dell'illegittimità degli atti impugnati e, pertanto, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: in assenza di una piena soddisfazione della pretesa sostanziale, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La tempestiva revoca della procedura può giustificare la compensazione delle spese quando l'amministrazione non riconosce l'illegittimità degli atti, ma elimina rapidamente la procedura e riduce gli oneri economici per le imprese e per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.