Cassazione Penale, Sentenza n. 20909/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessato il conflitto negativo di competenza, rilevando che la medesima questione era già stata definita con precedente sentenza della Cassazione che aveva affermato la competenza del Tribunale di Prato. Ha quindi applicato una logica assimilabile all'art. 29 c.p.p., poiché la competenza era stata già affermata in altro procedimento avente ad oggetto la stessa questione, facendo venir meno il conflitto da decidere.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento a carico di più imputati, il Tribunale di Prato aveva accolto l'eccezione difensiva di nullità del decreto penale di condanna e del decreto di giudizio immediato per omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dagli imputati, disponendo la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari. Il GIP ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che, una volta instaurato il giudizio dibattimentale con il decreto di giudizio immediato, il giudice monocratico non avrebbe potuto regredire il procedimento e che l'atto di restituzione degli atti al GIP fosse abnorme. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Prato, richiamando il principio per cui il decreto penale opposto perde la sua funzione anticipatoria e il giudice del dibattimento revoca ex nunc il decreto ai sensi dell'art. 464 c.p.p. La Corte rileva però che la questione di competenza era già stata risolta con precedente sentenza della stessa Corte, che aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Prato, con conseguente cessazione del conflitto.
Norme richiamate
il decreto penale di condanna, una volta ritualmente opposto, viene revocato ex nunc dal giudice del dibattimento dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio; il decreto perde la sua natura di condanna anticipata e serve solo a introdurre il giudizio successivo.
la Corte richiama in via analogica la previsione sulla cessazione del conflitto quando uno dei giudici emette un provvedimento che affermi la competenza o l'incompetenza, facendo venir meno il conflitto stesso.
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato, come base per la risoluzione di un conflitto diverso ma relativo allo stesso procedimento.
Massime di principio
- Quando una questione di competenza è già stata decisa dalla Corte di cassazione in un diverso provvedimento relativo alla medesima questione processuale, il conflitto successivamente sollevato sullo stesso oggetto deve essere dichiarato cessato.
- Il decreto penale di condanna, se ritualmente opposto, non conserva una autonoma capacità decisoria nella fase successiva, ma opera come atto introduttivo del giudizio alternativo; la revoca ex nunc da parte del giudice del dibattimento interviene dopo la verifica della rituale instaurazione del rito.
- La cessazione del conflitto può essere dichiarata anche in presenza di una situazione processuale assimilabile a quella dell'art. 29 c.p.p., cioè quando un provvedimento sopravvenuto rende inutile la decisione sul conflitto perché il tema di competenza è già stato definito.
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