Sentenza del 25/02/2025 n. 4940 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ADM ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la sentenza della CTR della Lombardia n. 3886/07/15 del 4 luglio 2016, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione delle accise relative agli anni d’imposta 2007-2012 e del corrispondente provvedimento sanzionatorio. L’avviso contestava alla società di noleggiare a terzi gruppi elettrogeni senza denunciarne l’attività né versare le accise. ADM sosteneva che la società, quale noleggiatrice e titolare della disponibilità degli impianti, fosse l’esercente di un’officina di produzione e il soggetto obbligato, anche quando il noleggio fosse “a freddo” e la produzione materiale dell’energia avvenisse presso il cliente. La società opponeva che non produceva energia, ma si limitava a noleggiare gli impianti senza personale e carburante.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Ha stabilito che il noleggiatore di gruppi elettrogeni può essere il soggetto tenuto alle accise anche nel noleggio “a freddo”, se esercita professionalmente e abitualmente l’attività organizzata di noleggio e non ricorrono le esenzioni di legge. La CTR aveva escluso l’obbligo senza accertare se A. svolgesse tale attività in forma professionale e abituale; il giudice del rinvio dovrà quindi effettuare questa verifica. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’effettivo debito d’imposta o sulle sanzioni.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 52 e 53
Conformemente, l'art. 52, comma 1, del TUA prevede che sia sottoposta ad accisa l'energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali (individuandosi, pertanto, come fonte o fatto generatore dell'accisa la fornitura di energia), nonché il consumo della stessa in caso di energia elettrica prodotta per uso proprio (impiego per uso proprio di autoproduttori di energia).
L’accisa sull’energia elettrica sorge, in via alternativa, con la fornitura ai consumatori finali oppure con il consumo dell’energia prodotta per uso proprio. L’art. 53 individua i soggetti obbligati, tra cui venditori e esercenti di officine di produzione utilizzate per uso proprio.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 54
La legge introduce, inoltre, una nozione di officina di produzione di energia elettrica molto estesa (art. 54 del TUA), riferita, in termini oggettivi, agli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, ancorché montati su veicoli. Elemento connotante la nozione di officina di produzione è, sotto il profilo soggettivo, l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica, attraverso il "complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica", in forma imprenditoriale ("esercitati da una medesima ditta").
La nozione di officina è ampia e comprende gli apparati idonei alla produzione anche se mobili o collocati lontano dalla sede dell’impresa. È però rilevante che l’attività sia esercitata in forma imprenditoriale: il noleggiatore può conservare tale qualifica anche quando gli impianti sono utilizzati presso i clienti.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 53, comma 4, e 53, comma 7
I soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sono, poi, tenuti all'obbligo di denuncia dell'attività all'Ufficio delle Dogane competente (art. 53, comma 4, del TUA), al fine di ottenere una licenza di esercizio (art. 53, comma 7, del TUA), i cui costi sono disciplinati dall'art. 63 del TUA.
Gli obblighi di denuncia e di ottenimento della licenza gravano sui soggetti che, in base alla disciplina delle accise, risultano obbligati al pagamento; non si trasferiscono automaticamente al singolo utilizzatore dell’impianto.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 52, comma 2
La legge prevede il generale assoggettamento ad accisa dell'energia elettrica prodotta dai gruppi elettrogeni, facendo salvi alcuni (estesi) casi di esclusione dall'accisa (art. 52, comma 2, del TUA), quali i gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate e ai corpi assimilati (art. 52, comma 2, lett. b), i gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico (art. 52, comma 2, lett. c), nonché le varie tipologie di gruppi elettrogeni di soccorso, di potenza comunque non superiore a 200 kW, destinati a sopperire a temporanee carenze di tensione della rete elettrica (art. 52, comma 2, lett. d).
L’energia prodotta tramite gruppi elettrogeni è in via generale soggetta ad accisa. L’esclusione opera nei casi specificamente previsti dalla disposizione, che devono essere verificati in concreto.
Direttiva 2003/96/CE, art. 21, par. 5
Dispone in proposito l'art. 21, par. 5, della direttiva che "l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore".
Per l’elettricità, la direttiva individua nella fornitura da parte del distributore o ridistributore il momento in cui il prodotto diventa imponibile.
Direttiva 2008/118/CE, art. 33, par. 3
L' art. 33 , par. 3, della successiva Direttiva n. 2008/118/CE dispone che "il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro".
La direttiva individua il debitore dell’accisa nella persona che effettua la fornitura, detiene i prodotti destinati alla fornitura o li riceve nei casi previsti.
Massime di principio
- Il noleggio “a freddo” di gruppi elettrogeni non esclude di per sé l’assoggettamento ad accisa: l’assenza di carburante e di personale forniti dal noleggiatore non è decisiva, se gli impianti sono idonei a produrre energia.
- Il noleggiatore può essere il soggetto obbligato alle accise quando svolge in modo organizzato, abituale e professionale l’attività di noleggio degli apparati, anche se la produzione materiale avviene presso il cliente. La qualifica non ricade automaticamente sul singolo utilizzatore.
- La valutazione dipende dall’attività effettivamente esercitata e dalla sua organizzazione imprenditoriale: il giudice deve accertare tali elementi, oltre a verificare se ricorra una specifica esenzione prevista dalla legge.
- Quando la decisione di merito omette l’accertamento necessario sull’abitualità e professionalità dell’attività, la Cassazione può cassarla con rinvio; ciò non equivale, da solo, a una definitiva conferma dell’imposta o delle sanzioni.
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