Cassazione Civile, Ordinanza n. 28585/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
Un ente pubblico ha impugnato una cartella di pagamento con cui l'agente della riscossione, per conto dell'agenzia del demanio, richiedeva il pagamento di una somma a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo di alcuni immobili appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico. L'ente contestava l'entità delle somme richieste. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario; la causa era stata riassunta davanti alla Corte di giustizia tributaria, che ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Nel ricorso per regolamento della giurisdizione si è quindi posto il problema di stabilire se la controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria, ordinaria o amministrativa, atteso che la pretesa non aveva natura di tributo ma riguardava proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici e, secondo la ricostruzione della Corte, un'occupazione senza titolo di immobile demaniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la pretesa azionata non avesse natura tributaria, ma riguardasse l'indennità dovuta per l'occupazione sine titulo di beni demaniali; le controversie sui proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non appartengono alla giurisdizione tributaria e, quando non implichino l'esercizio di poteri autoritativi sulla concessione, spettano al giudice ordinario. È stata quindi cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari e la causa è stata rimessa davanti al giudice ordinario. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
richiamato quale base per la rimessione e la decisione del conflitto negativo di giurisdizione
indicato come rito camerale di trattazione del regolamento
art. 59, terzo comma, L. 69/2009
richiamato per la rimessione degli atti alla Corte di cassazione da parte del giudice tributario
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto somme dovute per l'utilizzazione di beni del demanio pubblico o del patrimonio dello Stato non hanno, di per sé, natura tributaria e non appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.
- L'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il recupero di un'indennità o di un canone relativo all'uso di un bene pubblico va devoluta al giudice ordinario, salvo che la lite coinvolga la verifica di poteri autoritativi della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio, nel qual caso può radicarsi la giurisdizione amministrativa.
- La domanda con cui la pubblica amministrazione chieda somme per l'occupazione sine titulo di un proprio immobile, quando la controversia ha natura meramente patrimoniale e riguarda un diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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