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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32239/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, denunciando illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla congruità della pena, all'aumento applicato per la continuazione e alla ritenuta recidiva. Ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che le doglianze erano manifestamente infondate, prive di specificità e meramente assertive: il ricorso denunciava cumulativamente e in modo promiscuo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione senza individuare, per ciascun profilo, lo specifico vizio dedotto né richiamare puntualmente le parti della motivazione censurate. Il ricorrente, inoltre, non si confrontava concretamente con la motivazione della Corte d'appello, la quale, anche mediante legittimo richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, era stata ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Le censure risultavano altresì riproduttive di questioni già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, e quindi non consentite nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità dei motivi. Ha ritenuto legittima e adeguata la motivazione della sentenza impugnata sulla pena, sull'aumento per la continuazione e sulla recidiva, rilevando che le censure non si confrontavano con le argomentazioni della decisione e riproponevano valutazioni già esaminate dai giudici di merito. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    requisito di specificità dei motivi di impugnazione

    Il motivo di ricorso deve individuare specificamente il vizio denunciato e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    inammissibilità dell'impugnazione per mancanza dei requisiti prescritti

    La genericità e l'aspecificità dei motivi determinano l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

    L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che denunci cumulativamente e in modo promiscuo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione senza individuare, per ciascun distinto profilo, lo specifico vizio dedotto e le parti della motivazione oggetto di censura.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera formulazione di affermazioni generiche o assertive, non rapportate alle argomentazioni del giudice di merito, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi.
  • Non sono ammissibili in sede di legittimità le censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito con motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta.
  • È legittimo il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado quando la motivazione della decisione d'appello risulti complessivamente logica, congrua e idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di una causa non imputabile al ricorrente, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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