Cassazione Civile, Ordinanza n. 22124/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di rettifica emesso dall'amministrazione finanziaria in relazione a una compravendita di immobili e terreni del valore complessivo di 5.000.000 di euro. L'operazione era stata strutturata con un preliminare stipulato da un promittente acquirente, il quale, al momento dell'atto notarile di trasferimento, dichiarava che il corrispettivo era stato da lui versato come liberalità in favore della figlia, indicata come prima beneficiaria di un trust, e che il trust era socio, insieme allo stesso promittente acquirente, della società semplice acquirente dei cespiti. L'Agenzia riteneva che non vi fosse una liberalità, bensì un finanziamento in favore della società acquirente, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986. Il notaio aveva impugnato l'avviso sostenendo che si trattasse di una donazione indiretta collegata a un atto di trasferimento immobiliare assoggettato a IVA; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, affermando che nel trust autodichiarato vi sarebbe solo segregazione dei beni e non trasferimento di ricchezza. In Cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., poiché la CTR avrebbe omesso di confrontarsi con la reale questione controversa, richiamando un precedente sul trust autodichiarato non pertinente al caso deciso e senza argomentare sulla qualificazione dell'operazione ai fini impositivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR si era limitata a richiamare una decisione di legittimità in tema di trust autodichiarato, senza spiegare perché tale precedente fosse decisivo nella controversia concreta, nella quale l'oggetto dell'avviso era la pretesa applicazione dell'imposta proporzionale ex art. 9 in ragione della qualificazione dell'operazione come finanziamento e non come liberalità destinata alla società acquirente. La motivazione è stata considerata del tutto avulsa dalla controversia e quindi apparente, tale da integrare nullità della sentenza. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè non consente di percepire le ragioni effettive della decisione e non permette il controllo sull'iter logico del giudice.
art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986
È richiamato come base per l'applicazione dell'imposta proporzionale nella fattispecie ritenuta dall'Ufficio come operazione di finanziamento.
L. n. 262/2006
È evocata nel ricorso come intervento normativo in tema di imposta di successione, ma la Corte evidenzia che la CTR ha affrontato un tema non pertinente rispetto all'oggetto concreto della controversia.
Massime di principio
- Sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente quando il giudice di merito si limita a richiamare precedenti astratti o principi generici senza confrontarli con la specifica questione devoluta alla decisione.
- La motivazione è apparente anche se formalmente esistente, quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente alcun effettivo controllo sulla correttezza della decisione.
- In materia tributaria, il giudice d'appello deve esaminare la concreta base impositiva contestata e la qualificazione giuridica dell'operazione, non potendo sostituire tale verifica con argomentazioni riferite a fattispecie diverse o solo analoghe.
- Quando la decisione di merito risulta priva di reale correlazione con la controversia, la Cassazione può cassarla con rinvio per un nuovo esame della causa da parte di diverso collegio.
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