Ordinanza n. 280/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della “Ingiunzione al ripristino” emessa in data 5 settembre 2022, in pari data notificata a mezzo pec, avente ad oggetto “Lavori su terreno individuato catastalmente al foglio-OMISSIS- mappali-OMISSIS-”, e per la condanna del Comune di Cassino al risarcimento del danno sofferto per il periodo di illegittima - ed integrale – sospensione dei lavori;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di acquisizione documentale ai fini della liquidazione delle competenze professionali relative a un ricorso già definito
Esito
La controversia
Il giudizio principale, avente a oggetto l’annullamento di un’ingiunzione comunale al ripristino e la domanda risarcitoria per la sospensione dei lavori, era stato definito con sentenza. Il difensore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio con decreto provvisorio fondato sulle dichiarazioni dei redditi familiari degli anni 2020 e 2021, ha chiesto la liquidazione delle competenze professionali per l’attività svolta. Il Collegio ha rilevato che non era stata prodotta documentazione attestante i redditi familiari relativi agli anni successivi, fino alla definizione del giudizio, e ha quindi ritenuto necessario verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti reddituali del beneficio.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, rinviando la trattazione dell’istanza di liquidazione alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026. Prima di decidere sulla liquidazione, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la certificazione dei redditi familiari della ricorrente per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. La ragione è che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deliberata dalla Commissione competente, ha natura provvisoria e deve essere sottoposta al controllo del Collegio quanto alla sussistenza e permanenza delle condizioni reddituali previste dall’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna decisione è stata assunta sulla liquidazione dell’onorario né sulla domanda principale già definita con la precedente sentenza.
Norme richiamate
art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla Commissione ha natura provvisoria e deve essere verificata dal Collegio, prima della liquidazione degli onorari, quanto alla sussistenza e permanenza delle condizioni reddituali che costituiscono il presupposto del beneficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla Commissione competente ha natura provvisoria e non vincola il Collegio nella successiva fase di liquidazione degli onorari.
- Prima di provvedere alla liquidazione delle competenze del difensore, il giudice amministrativo deve verificare, ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali richieste per il patrocinio a spese dello Stato.
- Quando l’ammissione al patrocinio sia stata fondata su una dichiarazione reddituale riferita soltanto ad alcuni anni, il Collegio può richiedere la certificazione dei redditi familiari relativi agli anni successivi sino alla definizione del giudizio, per controllare la permanenza dei presupposti del beneficio.
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