Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare: - del decreto n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2024, con cui il Questore di Cagliari ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 15 giugno 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la comunicazione del 9 novembre 2023 recante il preavviso di diniego alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 15 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202600233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Cagliari ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 15 giugno 2023. Il diniego era motivato dalla ritenuta insufficienza dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, dall’inadeguatezza e dalla mancata prova dei redditi dichiarati per il 2021, dalla cessazione dell’attività imprenditoriale, dalla mancata dimostrazione della disponibilità di un’abitazione e dalla disgregazione del nucleo familiare collegata a una denuncia per maltrattamenti, con sospensione della responsabilità genitoriale e allontanamento dei figli. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza per mancata considerazione dell’assoluzione dal reato indicato nel provvedimento; violazione dell’art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998 quanto alla sufficienza del reddito; difetto di istruttoria e irrilevanza della disgregazione familiare; nonché ulteriore violazione dell’art. 26, comma 3, e difetto di istruttoria in relazione alla disponibilità di un alloggio.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha rilevato, anzitutto, che il preavviso di rigetto risultava sottoscritto dal ricorrente per ricevuta, escludendo la dedotta violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Ha poi osservato che il ricorrente non aveva documentato, né nel procedimento né in giudizio, la disponibilità di redditi idonei al sostentamento al momento della domanda. La situazione contabile dell’impresa riferita al 2025 non poteva incidere sulla legittimità del diniego, dovendo questa essere valutata sulla base delle circostanze esistenti al momento dell’adozione dell’atto, secondo il principio tempus regit actum. Quanto all’alloggio, la dichiarazione di ospitalità prodotta non dimostrava una sistemazione stabile, effettiva e idonea: non indicava la durata del soggiorno e, per sua funzione, era finalizzata al monitoraggio della presenza dello straniero, non alla prova di una stabile disponibilità abitativa. Anche il certificato di residenza del 2025, riferito a un diverso immobile, era irrilevante ai fini della legittimità originaria del provvedimento. L’istanza cautelare è stata pertanto rigettata; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha verificato il fumus boni iuris e ha negato la misura per la ritenuta insussistenza dei presupposti cautelari.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione dedotta è stata esclusa perché il preavviso di rigetto risultava sottoscritto dall’interessato per ricevuta.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiede, ai fini del permesso per lavoro autonomo, la dimostrazione di mezzi economici idonei al sostentamento e di un’idonea sistemazione alloggiativa; la dichiarazione di ospitalità priva di durata e di titolo stabile non è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 7 d.lgs. 286/1998

    La dichiarazione di ospitalità ha funzione di monitoraggio della presenza dello straniero e non prova, di per sé, la disponibilità stabile ed effettiva di un’abitazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La legittimità del diniego di rinnovo di un titolo di soggiorno deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento, sicché le sopravvenienze successive non possono sanare retroattivamente l’illegittimità né incidere sulla validità originaria dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum.
  • La dichiarazione di ospitalità prevista dall’art. 7 d.lgs. 286/1998, in assenza di un idoneo titolo di disponibilità dell’immobile e di indicazioni sulla durata del soggiorno, non dimostra una sistemazione abitativa stabile, effettiva e idonea ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998.
  • Nel giudizio cautelare, la produzione di documenti relativi a redditi o condizioni abitative maturati dopo l’adozione del diniego non è idonea, di regola, a dimostrare il fumus boni iuris della domanda di annullamento, poiché non rileva sulla legittimità originaria del provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.