Cassazione Penale, Sentenza n. 29655/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari (reato artt. 81, comma 2, 314 c.p.) sostenendo la nullità e l'inutilizzabilità degli atti di videosorveglianza e dei decreti di installazione emessi dal pubblico ministero (03/10/2022, 18/10/2022, 02/11/2022, decreto di intercettazione ambientale 10/10/2022). La difesa ha contestato che tali provvedimenti fossero privi della data di attestazione del deposito presso la segreteria del pubblico ministero e che le indagini fossero partite da una fonte confidenziale anonima, deducendo violazione di norme processuali (artt. 273, 203, 271, 125, comma 3, 189, 335, 347, 348 c.p.p., art. 14 Cost.) e chiedendo l'annullamento degli atti e l'inammissibilità delle risultanze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: a) la mancata attestazione del deposito presso la segreteria del pubblico ministero non comporti automaticamente nullità degli atti e la data di ricezione possa desumersi da elementi equipollenti e dalla immediata esecuzione delle attività; b) le videoriprese effettuate in luogo pubblico costituiscono prove atipiche disciplinate dall'art. 189 c.p.p., utilizzabili anche senza autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; c) l'utilizzo di una fonte anonima quale spunto investigativo è legittimo. Di conseguenza è stata confermata la piena utilizzabilità delle risultanze e sono state respinte le censure. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Le videoriprese configurate come prove atipiche sono legittime e utilizzabili anche in assenza di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, purché eseguite in luogo pubblico
Riferimento all'iscrizione del procedimento sulla base della relazione di servizio; non impedisce che la fonte anonima costituisca impulso investigativo
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b e c)
Norma richiamata dalla difesa per i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili
Dispositivo applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende
art. 14 Costituzione
Richiamata dalla difesa (diritto di difesa); il giudice non ha ritenuto che le irregolarità formali denunciate avessero compromesso tale diritto al punto da determinare nullità degli atti
Massime di principio
- La videosorveglianza o videoregistrazione effettuata in luogo pubblico può essere considerata prova atipica e utilizzata senza autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, salvo specifiche limitazioni
- La mancanza del deposito formale di un provvedimento presso la segreteria del pubblico ministero non genera automaticamente nullità; la data di ricezione può essere desunta da atti equipollenti o dall'esecuzione immediata degli accertamenti
- Una segnalazione anonima può costituire legittimo spunto investigativo per l'avvio di indagini e non invalida di per sé gli esiti delle attività della polizia giudiziaria
- Le censure di forma devono far riferimento a norme che prevedono espressamente la nullità per essere efficaci; la tassatività delle nullità limita le impugnazioni basate su meri vizi formali
- In ricorsi per cassazione contro ordinanze cautelari, l'assenza di argomentazioni sulle norme tassative di nullità o la mancanza di elementi probatori diretti a dimostrare l'illegittimità sostanziale degli atti può determinare l'inammissibilità del ricorso
Testo integrale
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