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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19163/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria (20/12/2021). Il problema fattuale era che il difensore aveva trasmesso l'atto di appello via PEC alla cancelleria della Corte di Appello di Torino anziché alla cancelleria del Tribunale di Alessandria, determinando il passaggio in giudicato della sentenza. Successivamente la cancelleria della Corte di Appello di Torino inviò una comunicazione al difensore informandolo che "il suo appello [era] stato inoltrato per competenza" alla casella del Tribunale di Torino; il ricorrente sosteneva che tale comunicazione fu fonte di "forza maggiore" ovvero idonea a sanare l'errore iniziale e giustificare la restituzione nel termine per proporre impugnazione, lamentando altresì carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le nuove disposizioni dell'art. 175 c.p.p. (modificate dal d.lgs. n.150/2022) non si applicassero al caso concreto (la sentenza impugnata è anteriore alla decorrenza della norma). Ha affermato che l'invio dell'atto all'ufficio giudiziario errato è un errore imputabile al difensore e non può costituire "forza maggiore" né essere poi sanato da una successiva comunicazione della cancelleria che, peraltro, informava di un inoltro a un ufficio (Tribunale di Torino) anch'esso non competente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la rimessione in termini per errori di diritto del difensore e ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. Inoltre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 89)

    La norma dispone che le modifiche all'art. 175 c.p.p. si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; la Corte ha quindi escluso l'applicazione delle nuove regole al caso di specie.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    nel testo previgente prevedeva che la richiesta per la restituzione nel termine fosse presentata dalle parti qualora provassero «di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore»

    La Corte ha applicato il testo previgente: la restituzione nel termine richiede prova rigorosa di caso fortuito o forza maggiore, non ravvisata nel caso di errore del difensore.

  • art. 582, comma 1, cod. proc. pen.

    richiede il deposito dell'atto di impugnazione «nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento»

    La Corte ha ritenuto che l'inosservanza di tale regola da parte del difensore sia imputabile a quest'ultimo e non costituisca causa di forza maggiore.

  • artt. 666 e 670 cod. proc. pen.

    Richiamati perché il difensore aveva invocato procedure esecutive per la restituzione nel termine; la Corte ha comunque valutato la questione con riferimento alle norme sulla rimessione in termini e competenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese e per disporre il pagamento alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in presenza di profili di colpa.

Massime di principio

  • L'invio dell'atto di impugnazione alla cancelleria errata è, di regola, un errore imputabile al difensore e non configura di per sé causa di forza maggiore ai fini della restituzione nel termine.
  • Una successiva comunicazione della cancelleria che informa dell'inoltro dell'atto a un altro ufficio non competente non sana l'errore iniziale né costituisce forza maggiore, ancorché il difensore vi abbia fatto affidamento.
  • La prova della forza maggiore deve essere rigorosa: sono considerate idonee circostanze come l'omesso tempestivo deposito della sentenza da parte dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, ma non l'errore di diritto o di indirizzo del difensore.
  • Il ricorrente/imputato ha un onere di vigilanza sull'esatto espletamento dell'incarico professionale; gli errori del difensore che comportano decadenza del termine non giustificano normalmente la rimessione in termini.
  • In casi simili è fondamentale raccogliere e conservare tutte le comunicazioni ufficiali (PEC), certificazioni di invio e ricevuta, e attivarsi immediatamente per eventuali rimedi procedurali; se l'errore è imputabile a un ufficio giudiziario competente (non al difensore), tale documentazione può invece costituire prova di forza maggiore.

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