Cassazione Penale, Sentenza n. 34589/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'illogicità della valutazione delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale si era fondato esclusivamente sui precedenti dell'imputato e su meri proponimenti espressi durante l'applicazione della misura cautelare, senza considerare sopravvenienze idonee a modificare il quadro cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, stante la condanna definitiva del ricorrente a pena detentiva eseguibile intervenuta nel corso del giudizio. La definitiva accertamento di merito ha fatto venir meno la funzione della misura cautelare e ha aperto la fase esecutiva, rendendo priva di oggetto l'impugnazione cautelare. La rinuncia al ricorso risultava invece inefficace per mancanza della sottoscrizione dell'imputato. Poiché la perdita di interesse è sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Il fascicolo è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
Norma procedurale relativa agli impugnazioni contro le ordinanze cautelari, che costituisce il fondamento formale del ricorso proposto.
art. 656, comma 9, lett. b, cod. proc. pen.
Prevede che, se è stata applicata la custodia in carcere, lo stato restrittivo persiste senza possibilità di sospensione in sede di passaggio alla fase esecutiva, impedendo soluzioni di continuità tra misura cautelare e esecuzione della pena.
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Disciplina la persistente rilevanza dello stato restrittivo anche in caso di misure alternative già in corso di esecuzione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza.
art. 94, comma 1-ter, disp. Att. cod. proc. pen.
Norma procedurale di rito cui la Corte rinvia per gli adempimenti di cancelleria in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio interviene una condanna definitiva con pena detentiva eseguibile, l'interesse a proseguire un'impugnazione cautelare contro la misura custodiale viene meno e il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La perdita di interesse sopravvenuta non imputabile al ricorrente non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali né l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
- La custodia in carcere, una volta applicata e in presenza di condanna esecutiva, tende a proseguire in fase esecutiva senza soluzione di continuità secondo le disposizioni dell'art. 656 c.p.p.; ciò limita la possibilità di ottenere la rinnovata applicazione di misure non custodiali nella fase intermedia.
- Per far valere la richiesta di sostituzione della misura cautelare occorrono sopravvenienze concrete e adeguatamente documentate: le sole dichiarazioni di proposito o i precedenti personali, se valutati come persistenti e gravi, possono essere ritenuti insufficienti per mutare il quadro cautelare.
- La rinuncia al ricorso o atti simili devono osservare le formalità richieste (sottoscrizione dell'imputato o procura speciale al difensore): atti difformi possono essere inefficaci.
- Chi impugna provvedimenti cautelari deve monitorare la fase processuale: eventi sopravvenuti (es. sentenza definitiva) possono estinguere l'interesse all'impugnazione e rendere inutile il proseguo del gravame.
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